COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. ATLETICO CABRAS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 15.01.2015. Gara Atletico Cabras / Gennargentu Desulo dell’11.01.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
A.S.D. ATLETICO CABRAS (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 15.01.2015.
Gara Atletico Cabras / Gennargentu Desulo dell’11.01.2015.
Con ricorso tempestivamente presentato la Società Atletico Cabras chiede la modifica del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Federico Cera cui è stata comminata la squalifica per cinque gare perché “successivamente ad una decisione tecnica insultava l’arbitro e tentava di colpirlo con uno schiaffo che lo sfiorava. Il calciatore veniva bloccato ed allontanato dal terreno di gioco dopo due minuti”.
La citata società Atletico Cabras afferma che la squalifica è eccessiva in relazione a quanto effettivamente avvenuto sul campo in quanto il comportamento del calciatore deve essere giustificato per la trance agonistica che ha determinato le azioni scomposte del Cera e perché l’indole ed il carattere dello stesso sono assolutamente estranee a tali atteggiamenti, essendo lo stesso un “giovane di ottime qualità morali ed educative”. La tensione del giovane viene inoltre attribuita anche alla situazione familiare essendo stato il padre del calciatore colpito da gravi problemi di salute.
Per tutti i suddetti motivi la Società chiede la riduzione della squalifica a tre giornate.
La Corte, esaminati gli atti, visto il referto arbitrale, che ha natura di prova privilegiata, rilevato che il comportamento del giocatore debba essere ricompreso in una chiara, scomposta quanto irriguardosa azione di protesta che peraltro non ha trasceso nella violenza, visto il disposto di cui all’art.19 del C.G.S. e considerata la reiterazione dell’atto con conseguente perdita di tempo DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Cera Federico a quattro giornate di gara.
Dispone la restituzione della tassa.
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