COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S.D. OLMEDO (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 22.01.2015. Gara Atletico Uri / Olmedo del 17.01.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S.D. OLMEDO (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 22.01.2015. Gara Atletico Uri / Olmedo del 17.01.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la società Olmedo ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo col quale quest’ultimo, rilevato che al 31° minuto del secondo tempo, a seguito di espulsione per somma di ammonizioni di un suo calciatore, l’allenatore della società medesima, signor Selis Marco, per protesta entrava in campo ed ordinava al dirigente accompagnatore ufficiale dell’Olmedo, signor Manca Matteo, di far uscire la squadra dal recinto di gioco; - rilevato che il dirigente Manca, anch’egli entrato in campo, e responsabile nell’occasione delle regole da far rispettare, ad alta voce invitava i suoi calciatori ad abbandonare la gara; - rilevato che i giocatori stessi dell’Olmedo, rapidamente obbedivano all’ordine ricevuto, rientrando negli spogliatoi; - rilevato che, dopo aver ufficializzato la fine della gara, l’arbitro veniva raggiunto all’interno dello spogliatoio dal dirigente dell’Olmedo signor Manca Matteo il quale, alla presenza dell’Osservatore arbitrale, spiegava in tono dimesso al direttore di gara la propria condotta, adducendo una serie di torti arbitrali subiti durante tutto il campionato, e nello specifico perché ordinatogli dal “mister” Selis Marco; tutto ciò premesso il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere alla società Olmedo le seguenti sanzioni disciplinari: - inibizione fino al 07.03.2015 al dirigente Manca Matteo; - squalifica per cinque gare all’allenatore Selis Marco. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica dell’allenatore Selis Marco e del dirigente Manca Matteo, sostenendo che entrambi, né durante la gara, né al termine di essa, avrebbero rivolto insulti di alcun tipo nei confronti del direttore di gara. La Corte d’Appello Sportiva, letti gli atti, ed in particolare il referto arbitrale deve sottolineare la particolare gravità del gesto profondamente antisportivo, compiuto dai tesserati, tenuto anche conto, come ulteriore elemento, che tale condotta ha avuto luogo nel Campionato Juniores, dove maggiormente l’allenatore ed i dirigenti sono tenuti a dare l’esempio ed insegnare il rispetto delle regole ai propri giocatori. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di confermare integralmente le decisioni del Giudice Sportivo e pertanto respinge il reclamo; dispone l’incameramento della tassa.
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