• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 283/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD AC Eubea (935075 – cessate tutte le attività dal 27/09/2013) Sig. Brulicchio Filippo (Presidente all’epoca dei fatti) N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
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COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 283/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD AC Eubea (935075 - cessate tutte le attività dal 27/09/2013) Sig. Brulicchio Filippo (Presidente all’epoca dei fatti) N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 14/02/2014 prot. 11.918 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD AC Eubea ha cessate tutte le attività dal 27/09/2013, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Brulicchio Filippo; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bradagan Sergiu Constant, Benenati Thomas, Catanzaro Ernesto, Di Conto Raffaele, Malizia Francesco, Marcinno Salvatore, Marino Angelo, Mihai Ionel, Modica Salvatore, Pinnisi Angelo, Zappulla Daniele, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 283/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD AC Eubea (935075 – cessate tutte le attività dal 27/09/2013) Sig. Brulicchio Filippo (Presidente all’epoca dei fatti) N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"