• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 294/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Nissoria (740286 – cessate tutte le attività dal 07/11/2013) Sig. Lepiscopo Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
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COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 294/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Nissoria (740286 – cessate tutte le attività dal 07/11/2013) Sig. Lepiscopo Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 27/02/2014 prot. 11.965 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma i soli calciatori Mulé Salvatore e Savoca Salvatore hanno inviato memorie difensive allegando cerificati medici attestanti la propria idoneità sportiva per la S.S. 2012-2013. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità 17 Comunicato Ufficiale 05 Commissione Disciplinare Territoriale 01 del 08 luglio 2014 sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Mulé Salvatore e Savoca Salvatore e, considerato che la ASD Nissoria ha cessate tutte le attività dal 07/11/2013, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Lepiscopo Francesco; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Buscemi Francesco, Carrivale Cristian, Di Pasqua Salvatore, Dottore Damiano, Dottore Danilo, Gervasi Erik, Grassia Filippo Federico, La Legname Antonino, La Venia Antonello, Lepiscopo Gabriele, Minni Carmelo, Minnicino Alessandro, Rondinelli Orazio, Sanfilippo Ignazio, Sardi Lhoussine, Sauro Francesco, Scaminaci Russo Federico, Vitaliti Salvatore, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 294/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Nissoria (740286 – cessate tutte le attività dal 07/11/2013) Sig. Lepiscopo Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"