COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 320/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASCD Sportivo Culturale Itala (75671) Sig. Tringali Orazio (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 320/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASCD Sportivo Culturale Itala (75671) Sig. Tringali Orazio (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1159 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASCD Sportivo Culturale Itala è già stata sanzionata per analogo motivo (C.U.499 CDT 36 del 07/05/2013) applica: l’ammenda di € 960,00 alla società ASCD Sportivo Culturale Itala (75671); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Tringali Orazio; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barra Giuseppe, Benone Pieralfio, Crisafulli Ivan, De Luca Giuseppe, Di Leo Giuseppe, Giardina Antonino, Giorgio Alessandro, Iannino Gianluca, Limina Giuseppe, Micali Domenico, Minutoli Roberto, Restuccia Giovanni, Ruggeri Salvatore, Trinchera Giorgio, Vitale Dario, Zica Stefan, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. Procedimento 321/B
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