• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 322/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Fiumedinisi (934571) Sig. Caminiti Antonio (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
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COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 322/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Fiumedinisi (934571) Sig. Caminiti Antonio (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 05/05/2014 prot. 11.1161 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Fiumedinisi è già stata sanzionata per analogo motivo (C.U.20 CDT 04 del 30/07/2013) applica: l’ammenda di € 1.200,00 alla società ASD Fiumedinisi (934571); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Caminiti Antonio; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertino Roberto, Briguglio Gabriele, Buongiorno Vito Giuseppe, Caminiti Gabriele, Campagna Domenico, Carrolo Massimo, De Luca Giovanni, De Luca Pietro, Lombardo Giuseppe, Piccolo Giuseppe, Puglisi Francesco, Puglisi Salvatore, Puliatti Matteo, Ripano Carmelo, Santisi Agatino, Santoro Riccardo, Santoro Vincenzo, Szymanski Pietrpawel, Totaro Marco, Trimarchi Roberto, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 05 C.D.T. 01 DEL 08 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 322/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Fiumedinisi (934571) Sig. Caminiti Antonio (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"