COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 C.D.T. 02 DEL 22 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.340/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. GULLOTTA GIUSEPPE (Presidente dell’A.S.D. Taormina) 2. Società A.S.D. TAORMINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 C.D.T. 02 DEL 22 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.340/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. GULLOTTA GIUSEPPE (Presidente dell’A.S.D. Taormina) 2. Società A.S.D. TAORMINA La Procura Federale con nota 6929/936 pf13-14/GT/dl del 23 maggio 2014, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale: a) il sig. Giuseppe Gulotta, Presidente dell’A.S.D. Taormina, per rispondere della violazione di cui all’art.5 commi 1, 4 e 5 C.G.S. b) la società predetta per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1) e 5 comma 2) del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo il 22 luglio 2014, non si sono presentate e neppure hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi 12 di inibizione a carico del sig. Gullotta Giuseppe e della sanzione dell’ammenda di € 1500,00 a carico della società deferita. Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che il sig. Gullotta Giuseppe, nel corpo di un reclamo presentato alla C.D.T., ha utilizzato delle espressioni fortemente lesive del decoro e del prestigio non solo del Giudice Sportivo Territoriale ma anche nei confronti del direttore di gara. Tali espressioni esulano senza ombra di dubbio dalla scriminante di cui godono gli scritti difensivi, atteso che le stesse (tendenti a mettere in dubbio la regolarità della competizione) nulla hanno a che vedere con il diritto di difesa e risultano assolutamente avulse dal contesto difensivo dell’atto. Ciò evidenziando maggiormente il loro carattere offensivo. Da tale comportamento antiregolamentare del Presidente sig. Giuseppe Gullotta discende la responsabilità diretta della società deferita. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge: al Sig. Gullotta Giuseppe, Presidente della Soc. A.S.D. Taormina, la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., in relazione all’art. 5 comma 6 lett. a), b) e d), per mesi otto; alla società A.S.D. Taormina, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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