COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 C.D.T. 03 DEL 29 LUGLIO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n. 337/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCO MAZZARISI (Vice Presidente della F.C.D. Città di Castellana all’epoca dei fatti); Sig. DOMENICO VENTIMIGLIA (Presidente Onorario della F.C.D. Città di Castellana all’epoca dei fatti); Sig. DAVIDE DI GANCI (calciatore della A.S.D. Valerio Leto all’epoca dei fatti) Sig. MARCO DAVID (calciatore della A.S.D. Valerio Leto all’epoca dei fatti); F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 C.D.T. 03 DEL 29 LUGLIO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 337/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCO MAZZARISI (Vice Presidente della F.C.D. Città di Castellana all’epoca dei fatti); Sig. DOMENICO VENTIMIGLIA (Presidente Onorario della F.C.D. Città di Castellana all’epoca dei fatti); Sig. DAVIDE DI GANCI (calciatore della A.S.D. Valerio Leto all’epoca dei fatti) Sig. MARCO DAVID (calciatore della A.S.D. Valerio Leto all’epoca dei fatti); F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA
Con nota 6831/841 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato l’illegittima partecipazione dei calciatori sigg. Di Ganci Davide e David Marco nelle fila della F.C.D. Città di Castellana, durante la gara di campionato regionale Giovanissimi del 12/01/2013 tra quest’ultima società e l’A.S.D. Finale. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate alla Procura Federale da questa Commissione Disciplinare Territoriale. Sono comparsi il sig. Franco Mazzarisi e i sigg. Davide Di Ganci e Marco David, questi ultimi assistiti da legali rappresentanti in quanto minorenni. Non sono comparsi, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, il sig. Domenico Ventimiglia e la F.C.D. Citta’ Di Castellana. I sigg. Franco Mazzarisi, Davide Di Ganci e Marco David, hanno quindi chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. Ordinanza n° 1: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il sig Franco Mazzarisi ha singolarmente depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione di mesi otto (pena base mesi dodici di inibizione); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Ordinanza n° 2: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati sigg. Di Ganci Davide e David Marco, come sopra legalmente rappresentati, hanno singolarmente depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate per ciascuno di essi nella squalifica per mesi uno e giorni dieci (pena base mesi tre di squalifica); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a carico della F.C.D. Castellana e della inibizione per mesi nove a carico del sig. Domenico Ventimiglia. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente che i calciatori sigg. Di Ganci Davide e David Marco, sebbene tesserati per la A.S.D. Valerio Leto all’epoca dei fatti contestati, disputavano illegittimamente la gara sopra indicata, sotto falsi nominativi, come gli stessi hanno confermato in sede di indagini. La superiore circostanza risulta altresì confermata dal sig. Domenico Ventimiglia, firmatario della distinta di gara. Ne consegue che, come da deferimento, il sig. Domenico Ventimiglia è da ritenersi responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., da porre in riferimento anche all’art. 61 comma 1 N.O.I.F. La Società deferita deve infine ritenersi oggettivamente responsabile ex art. 4 comma 2 per il fatto dei propri tesserati. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: ammenda di € 500,00 a carico della F.C.D. Castellana; inibizione di mesi cinque a carico del sig. Ventimiglia Domenico; squalifica per mesi uno e giorni dieci a carico dei sigg. Davide Di Ganci e Marco David, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.; inibizione di mesi otto a carico del sig. Franco Mazzarisi, ai sensi dell’art.23 C.G.S.; Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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