COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 CDT 04 DEL 08 AGOSTO 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n. 336/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANTONANTE PAOLO (Presidente della A.S.D. Taormina all’epoca dei fatti); Sig. STURIALE GIANLUCA (calciatore della A.S.D. Taormina all’epoca dei fatti) A.S.D. TAORMINA.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 CDT 04 DEL 08 AGOSTO 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 336/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANTONANTE PAOLO (Presidente della A.S.D. Taormina all’epoca dei fatti); Sig. STURIALE GIANLUCA (calciatore della A.S.D. Taormina all’epoca dei fatti) A.S.D. TAORMINA.
Con nota 6822/285 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato l’illegittima sottoscrizione di un accordo economico – mediante scrittura privata- in violazione della normativa in vigore nell’ambito della L.N.D. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate alla Procura Federale da parte del Presidente della L.N.D. a seguito della raccomandata del 19.10.2012 inviata dal calciatore Sturiale Gianluca, per il tramite del proprio legale, con la quale si chiedeva il riconoscimento di pretesi corrispettivi derivanti da un accordo privato di cui ne veniva prodotta copia. Delle parti deferite, sebbene convocate all’udienza dibattimentale, è comparso il solo Sturiale Gianluca assistito dal proprio difensore. Nessuna delle parti ha fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: a) mesi 12 (dodici) di squalifica a carico del calciatore sig. Sturiale Gianluca; b) anni 2 (due) di inibizione a carico del sig. Antonante Paolo, Presidente dell’A.S.D. Taormina all’epoca dei fatti; c) ammenda di € 2.000,00 e punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015 a carico della predetta società. Il difensore del sig. Sturiale Gianluca ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito anche in considerazione del fatto che al momento della sottoscrizione lo Sturiale era minorenne, con la conseguenza che il contratto sottoscritto sarebbe annullabile. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che tra il sig. Antonante Paolo Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Taormina ed il calciatore sig. Sturiale Gianluca sia intercorso un accordo economico con cui la società calcistica (militante nel campionato di Promozione) si impegnava a versare, per la stagione sportiva 2010/2011, al proprio atleta un rimborso spese pari ad € 400,00 mensili nonché un premio di € 50,00 per ogni partita disputata oltre la 20^. Da detta documentazione risulta ancora che la A.S.D. Taormina, a fronte del complessivo importo di € 5.500,00, corrispose allo Sturiale l’importo di € 3.500,00= Ne consegue che, come da deferimento, i sigg. Antonante Paolo e Sturiale Gianluca sono da ritenersi a vario titolo responsabili della violazione (così come contestata in deferimento) di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., da porre in riferimento all’art.8 comma 6 e 11 del C.G.S., nonché all’art.39 (rectius 43), comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed all’art. 94 ter delle N.O.I.F. Per quest’ultimo, peraltro, non può accedersi alla tesi difensiva, sostenuta per la prima volta in sede di discussione finale, circa la pretesa annullabilità del contratto, in quanto ciò contrasta con la precedente volontà dello Sturiale (nelle more divenuto maggiorenne) di dare esecuzione al contratto medesimo al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovutogli in virtù del prefato contratto. La Società deferita deve infine ritenersi direttamente e oggettivamente responsabile ex art. 4 commi 1 e 2 per il fatto dei propri tesserati. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: a) Sig. Gianluca Sturiale, ai sensi dell’art.8 comma 8 lett.c), squalifica per mesi 12 (dodici); b) Sig. Antonante Paolo, ai sensi dell’art. 8 comma 8 lett.b) C.G.S. anni 2 (due) di inibizione; c) all’A.S.D. Taormina, ai sensi dell’art. 8 comma lett. a) ammenda di € 1.500,00 ed un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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