COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 345/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vincenzo Guerra (Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI) A.S.D.C. Pol. CEI Con nota 1119pf 12-13/GS/reg del 07 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CDT 05 DEL 02 SETTEMBRE 2014 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 345/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vincenzo Guerra (Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI) A.S.D.C. Pol. CEI Con nota 1119pf 12-13/GS/reg del 07 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Vincenzo Guerra, quale Presidente, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato di svolgere l’attività di allenatore in favore della A.S.D.C. Pol. CEI in almeno n° 2 gare del campionato regionale giovani s.s. 2012/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Guerra è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 1. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi otto a carico del tesserato e dell’ammenda di € 700,00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato regionale giovani della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Giacomo Terzo (allenatore di base - cod. 48.351), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo, non senza trascurare il fatto che le distinte in questione sono state sottoscritte da minore di età. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico del Sig. Vincenzo Guerra, Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI; - Ammenda di € 200,00 a carico della predetta Società. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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