COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimenti 105/A A.S.D. SICILIANAMENTE (CL) richiesta atti relativi alla gara del campionato di 3^ categoria CL Sommatinese/Sicilianamente del 04/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimenti 105/A A.S.D. SICILIANAMENTE (CL) richiesta atti relativi alla gara del campionato di 3^ categoria CL Sommatinese/Sicilianamente del 04/01/2015 La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio di atti relativi al tesseramento di calciatori tesserati per la A.S.D. Sommatinese di cui al reclamo proposto in primo grado. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che tale irrituale richiesta non costituisce preannuncio di reclamo, ragion per cui è inidonea ad instaurare un procedimento di secondo grado, ferma restando l’incompetenza di questa Corte a trasmettere atti non acquisiti al procedimento di primo grado. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone l’archiviazione senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it