COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 111/A A.S.D. CIAPPAZZI (ME) avverso la squalifica per 5 gare dei calciatori sigg. Antonino Leone e Giuseppe Crisafulli, e l’ammenda di € 150,00 – Gara del campionato di Promozione girone “B”, Città di Sant’Agata/Ciappazzi del 18/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 111/A A.S.D. CIAPPAZZI (ME) avverso la squalifica per 5 gare dei calciatori sigg. Antonino Leone e Giuseppe Crisafulli, e l’ammenda di € 150,00 - Gara del campionato di Promozione girone “B”, Città di Sant’Agata/Ciappazzi del 18/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ciappazzi ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che “l’arbitro ha indicato nomi, cose e fatti del tutto errati, privi di fondamento nonché del principio di lealtà sportiva”. In particolare, per quanto attiene alla condotta del sig. Antonino Leone, l’appellante sostiene che il predetto calciatore sia stato “fin dal primo minuto di gara” insultato dall’arbitro con frasi ingiuriose e volgari, mentre, per ciò che riguarda il sig. Giuseppe Crisafulli, il diverbio con l’arbitro è stato causato dal fatto che il predetto calciatore, “mostrando grande senso di responsabilità”, accorreva dalla panchina e si dirigeva in campo al solo fine di soccorrere il portiere della squadra avversaria, rimasto a terra privo di sensi a causa di uno scontro di gioco. Quanto all’ammenda, la Società appellante ne chiede l’annullamento, non esistendo i presupposti né le prove “internautiche”, vale a dire fotografiche rilevabili da web, che permettano di individuare e ricondurre alla Società appellante l’identità degli autori dei comportamenti oggetto della sanzione. Il rappresentante della Società appellante, ritualmente convocato, ha comunicato di rinunciare all’audizione per impedimento di natura personale. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d) C.G.S., la sanzione dell’ammenda non è impugnabile. Rileva altresì che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1. C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti, con i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tali documenti si evince che al 42° del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Giuseppe Crisafulli, “perché a gioco interrotto entrava sul terreno di gioco” offendendo l’arbitro. Alla notifica dell’espulsione il predetto calciatore minacciava verbalmente ed al contempo tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi perché bloccato e allontanato da altri calciatori. Si legge inoltre che il calciatore sig. Antonino Leone, a fine gara, ha pronunciato espressioni offensive e gravemente minacciose nei confronti del direttore di gara. Nessuna prova è rilevabile dagli atti ufficiali a riscontro delle considerazioni difensive proposte dall’appellante, né potrebbe farsi ricorso ad eventuali immagini televisive, non essendo la fattispecie riconducibile a quanto stabilito dall’art. 35 commi 1.2, 1.3 e 1.4 del C.G.S. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che esse risultano adeguate limitatamente alla posizione del calciatore Crisafulli Giuseppe in virtù del grave comportamento ingiurioso ed aggressivo posto in essere dallo stesso. La sanzione inflitta al calciatore Leone Antonino è, invece, meritevole di una rideterminazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Leone Antonino, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo. Si dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura federale per accettare la veridicità delle presunte espressioni lesive usate dal direttore di gara in danno del calciatore Leone Antonino, così come denunciato in ricorso.
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