COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 121/A A.S.D. SPORTING CEFALU’ (PA), avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Ruben Valenziano – gara Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “A” Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio Cefalù, del 18/01/2015 – C.U. N° 34 del 22/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 121/A A.S.D. SPORTING CEFALU’ (PA), avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Ruben Valenziano – gara Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “A” Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio Cefalù, del 18/01/2015 - C.U. N° 34 del 22/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.
Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l’A.S.D. Sporting Cefalù ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo chiedendo una riduzione in termini più equi della sanzione inflitta al calciatore sig. Ruben Valenziano, in quanto il gesto posto in essere dal proprio tesserato non è apparso di particolare violenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Ruben Valenziano è stato espulso per avere colpito un avversario con un pugno al volto. La condotta in questione va rubricata quale condotta violenta in danno di avversario, per cui si ritiene che la squalifica possa contenersi (anche in considerazione della giovane età dell’atleta e del fatto che il suo gesto non ha causato danni fisici all’avversario) nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ruben Valenziano senza addebito della tassa reclamo non versata. Procedimento 122/A A.S.D. PRO FALCONE (ME) avverso squalifica per 7 gare dei calciatori sigg. Claudio Catalfamo e Paolo Ventura, ammenda di € 250,00 - Gara del campionato di 1^ categoria girone “D”, Pro Falcone/Nasitana del 29/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Falcone ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni irrogate sono sproporzionate già solo a riguardo della condotta contestata, pur nella consapevolezza che i fatti non si sono svolti così come descritti dall’arbitro, ma che il referto di gara, per regolamento, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva che a fine gara, mentre l’arbitro si dirigeva nello spogliatoio, veniva stretto ad un braccio dal calciatore sig. Paolo Ventura che, nell’intento di fermarlo, nel contempo lo minacciava e quindi tentava di colpirlo con un pugno, non riuscendovi grazie all’intervento di un suo dirigente. Sempre a fine gara il calciatore sig. Claudio Catalfamo raccoglieva della terra per “buttarla in testa” al direttore di gara, nel contempo minacciandolo. Ancora, l’arbitro segnala che a fine gara il pubblico scavalcava i cancelli della tribuna entrando in campo con l’intento di aggredirlo, non riuscendovi perché lo stesso riusciva a rientrare negli spogliatoi, da dove chiedeva l’intervento delle Forze dell’ordine. In tali frangenti, sostiene ancora il direttore di gara, la porta di accesso al suo spogliatoio veniva “in maniera continua” presa a calci e pugni. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni irrogate, va rilevato che esse appaiono appena adeguate in relazione alla condotta contestata al calciatore sig. Paolo Ventura, apparsa reiteratamente aggressiva, irriguardosa e gravemente minacciosa e ancora in relazione alla condotta del pubblico, non risultando agli atti quanto afferma la società appellante che sostiene si sia trattato di un limitato sfogo verbale di un unico soggetto introdottosi all’interno del terreno di gioco. Quanto alla sanzione a carico del calciatore sig. Claudio Catalfamo, da contestualizzare in rapporto al fatto del sig. Paolo Ventura precedentemente descritto, questa Corte ritiene di doverla rideterminare in sei giornate di gara, trattandosi comunque di condotta di particolare gravità, accompagnata da espressioni minacciose. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Claudio Catalfamo, confermando il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. Senza addebito di tassa reclamo.
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