COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 130/A A.S.D. PRO LOCO SANT’AMBROGIO CEFALU’ (PA), avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Mattia Messina – gara Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “A” Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio Cefalù del 18/01/2015 – C.U. N° 34 del 22/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 130/A A.S.D. PRO LOCO SANT’AMBROGIO CEFALU’ (PA), avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Mattia Messina – gara Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “A” Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio Cefalù del 18/01/2015 - C.U. N° 34 del 22/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.
Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l’A.S.D. Pro Loco Sant’Ambrogio Cefalù ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo chiedendo una riduzione in termini più equi della sanzione inflitta al calciatore sig. Mattia Messina, in quanto il gesto posto in essere dal proprio tesserato non è apparso di particolare violenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva che il calciatore sig. Mattia Messina è stato espulso per avere colpito un avversario con un pugno al volto. La condotta in questione va rubricata quale condotta violenta in danno di avversario, per cui si ritiene che la squalifica possa contenersi (anche in considerazione della giovane età dell’atleta e del fatto che il suo gesto non ha causato danni fisici all’avversario) nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Mattia Messina, senza addebito della tassa reclamo non versata.
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