COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 TFT 23 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°530/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A. Pol. Albatros Lercara (matr. 205246) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Miceli Luciano N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 TFT 23 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°530/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A. Pol. Albatros Lercara (matr. 205246) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Miceli Luciano N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 21/11/2014 prot. 11.461 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale è comparso il presidente sig, Luciano Miceli, il quale ha chiesto il proscioglimento, sostenendo che i calciatori in questione non hanno preso parte alle gare, in quanto, una volta tesserati, si sono allontanati. La Pol. Dil. Fair Play, società di attuale appartenenza del calciatore sig. Giuseppe Di Liberto, ha fatto pervenire memorie a difesa allegando copia del certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva per la s.s. 2013-2014 del predetto calciatore. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto della regolarità della documentazione a difesa inviata dalla società Pol. Dil. Fair Play, ha concluso: rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto al calciatore Diliberto Giuseppe, oggi tesserato per detta società, per il quale è stata accertata l’idoneità all’attività sportiva per la s.s. 2013-2014; insistendo sui motivi di deferimento per quanto agli altri soggetti deferiti per i quali ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 600,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti e risultati sprovvisti di regolare attestazione medica. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sin dall’atto del primo tesseramento sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il calciatore Diliberto Giuseppe, oggi tesserato per la società Pol. Dil. Fair Play e applica: l’ammenda di € 300,00 a carico della società A. Pol. Albatros Lercara (matr. 205246); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Miceli Luciano; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbuscia Salvatore, Cannata Luciano, Daidone Riccardo, Insinna Fabio, Palocco Vincenzo, Romano Giuseppe, tutti tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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