COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 92/A A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Nunziato Costantino – gara Campionato 2° Cat. Gir. “D” Nuova Azzurra/Virtus Milazzo del 21/12/2014 – C.U. N° 258 del 23/12/2014. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 92/A A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Nunziato Costantino – gara Campionato 2° Cat. Gir. “D” Nuova Azzurra/Virtus Milazzo del 21/12/2014 - C.U. N° 258 del 23/12/2014. Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Nuova Azzurra ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In buona sintesi, la reclamante sostiene che il comportamento del proprio atleta è stato sì certamente protestatario ma lo stesso non ha mai assunto alcun comportamento violento nei confronti del direttore di gara ragion per cui chiede una riduzione, in termini più equi, della sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del referto di gara risulta che al 48' del 2° t. il calciatore sig. Nunziato Costantino è stato espulso per avere assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro. Una volta notificatagli l'espulsione il predetto calciatore ha tentato di aggredire il direttore di gara non riuscendovi perché bloccato da un suo compagno. Ciò posto ritiene questa Corte che il reclamo possa trovare parziale accoglimento in quanto il predetto calciatore ha posto in essere un tentativo di condotta violenta e che lo stesso una volta bloccato ha, comunque, desistito dal suo comportamento, per cui la sanzione deve essere rideterminata così come dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Costantino Nunziato. Senza addebito di tassa reclamo.
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