COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 81/A Appello personale del sig. Valenti Giuseppe, tesserato quale calciatore per l’A.S.D. Pol. Gattopardo avverso la squalifica fino al 31.12 2018 – gara Campionato 2° Cat. Gir. “B” Gattopardo/Cianciana del 6 dicembre 2014 – C.U. n° 234 del 10/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 81/A Appello personale del sig. Valenti Giuseppe, tesserato quale calciatore per l’A.S.D. Pol. Gattopardo avverso la squalifica fino al 31.12 2018 – gara Campionato 2° Cat. Gir. “B” Gattopardo/Cianciana del 6 dicembre 2014 – C.U. n° 234 del 10/12/2014
Con rituale e tempestivo appello il sig. Valenti Giuseppe ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che nessuna violenza sarebbe stata perpetrata dallo stesso in danno del direttore di gara né tanto meno gli avrebbe sputato in faccia, ma si sarebbe limitato a delle “vigorose” proteste in quanto “ legittimamente adirato” per le non condivise decisioni assunte dall’arbitro. Ai fini istruttori chiede di essere autorizzato a produrre documentazione video che dovrebbe comprovare l’assunto difensivo. Quanto sopra è stato ribadito dall’interessato all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dal reclamante sono inammissibili in quanto non ne ricorrono i presupposti previsti dal comma 1.2 dell’art. 35 del C.G.S. Inoltre occorre precisare, sempre in via preliminare, che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che i rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Inoltre al fine di rendere alcuni chiarimenti in ordine a quanto accaduto, questa Corte ha disposto la comparizione del direttore di gara che ha confermato nella sua interezza quanto riportato in referto meglio specificando la sequenza degli episodi che lo hanno visto coinvolto. Dalla lettura del predetto referto e da quanto dichiarato dal direttore di gara in sede di comparizione risulta provato che il sig. Valenti Giuseppe al termine della gara si faceva incontro all’arbitro, che stava facendo rientro nello spogliatoio, impedendogli così di proseguire oltre e nel contempo l’attingeva con uno sputo che la raggiungeva tra collo e viso accompagnando tale gesto con un buffetto alla guancia in senso di scherno e profferendo, nel contempo, delle frasi minacciose. Tale comportamento minaccioso veniva dallo stesso reiterato una volta che il direttore di gara era all’interno del proprio spogliatoio tanto da essere allontanato dalle forze dell’ordine nel frattempo intervenute. In ragione di quanto sopra il proposto appello può trovare solo parziale accoglimento, ritenendo questa Corte che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale debba essere rideterminata in termini, comunque, più congrui, così come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Valenti Giuseppe fino a tutto il 30 giugno 2017 e per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata. Dispone inoltre trasmettersi copia degli atti all’A.I.A. per quanto di competenza.
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