COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 82/A A.S.D. POL. GATTOPARDO (AG) Avverso ammenda di € 250,00; squalifica allenatore sig. Grafato Antonino fino al 31/03/2015; squalifica fino al 31/12/2018 calciatore sig. Giuseppe Valenti; squalifica per sei gare calciatori sigg. Di Carmine Gaspare, Galati Lorenzo e Ingrasciotta Calogero – gara Campionato 2° Cat. Gir. “B” Gattopardo/Cianciana del 6 dicembre 2014. – C.U. n° 234 del 10/12/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 82/A A.S.D. POL. GATTOPARDO (AG) Avverso ammenda di € 250,00; squalifica allenatore sig. Grafato Antonino fino al 31/03/2015; squalifica fino al 31/12/2018 calciatore sig. Giuseppe Valenti; squalifica per sei gare calciatori sigg. Di Carmine Gaspare, Galati Lorenzo e Ingrasciotta Calogero – gara Campionato 2° Cat. Gir. “B” Gattopardo/Cianciana del 6 dicembre 2014. – C.U. n° 234 del 10/12/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Pol. Gattopardo ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessuna violenza sarebbe stata perpetrata dal sig. Valenti Giuseppe in danno del direttore di gara né tanto meno lo avrebbe attinto con uno sputo, limitandosi a delle vibranti proteste che hanno visto coinvolti altri tesserati della reclamante in ragione di alcune discutibili decisioni arbitrali. Così come nulla avrebbe commesso l’allenatore sig. Grafato Antonino, il quale anzi sarebbe stato sempre vicino al direttore di gara e si sarebbe limitato solo a chiedere, in termini assolutamente garbati, le ragioni dell’annullamento della rete apparsa a tutti regolare; così come nulla avrebbero commesso gli altri tesserati raggiunti da squalifica. Infine per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda, la reclamante ammette che degli spettatori sostavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi ma questi nulla avrebbero commesso in danno del direttore di gara in quanto sempre controllati dai dirigenti della Gattopardo e successivamente dalle Forze dell’ordine. Ai fini istruttori chiede di essere autorizzato a produrre documentazione video che dovrebbe comprovare l’assunto difensivo. Benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dalla reclamante sono inammissibili in quanto non ne ricorrono i presupposti previsti dal comma 1.2 dell’art. 35 del C.G.S. Così come parimenti inammissibile è il capo dell’impugnazione relativo alla squalifica a carico del calciatore Valenti Giuseppe in quanto tale squalifica è stata impugnata in via autonoma dall’interessato. Nel merito occorre precisare che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che i rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Inoltre al fine di rendere alcuni chiarimenti in ordine a quanto accaduto, questa Corte ha disposto la comparizione del direttore di gara che ha confermato nella sua interezza quanto riportato in referto meglio specificando la sequenza degli episodi che lo hanno visto coinvolto. Dalla lettura del predetto atto e da quanto dichiarato dal direttore di gara in sede di comparizione risulta provato che il sig. Grafato Antonio al termine della gara si avvicinava al direttore di gara e dopo avergli dato una pacca profferiva nei suoi confronti un insulto dal tenore assolutamente dispregiativo relazionato al suo essere donna. Per cui la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. Relativamente alla posizione del capitano sig. Ingrasciotta Calogero, risulta che lo stesso abbia strattonato ed insultato il direttore di gara, ragion per cui la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure va confermata in quanto congrua e ben proporzionata rispetto ai fatti addebitatigli e tenuto conto della sua funzione di capitano della squadra. Per ciò che attiene la posizione dei calciatori Galati Lorenzo e Di Carmine Gaspare, il direttore di gara ha riferito, in maniera del tutto generica, di avere ricevuto degli insulti, di cui non ne ricordava né il tenore né l’esatta provenienza, anche se riferibili ai predetti tesserati, ragion per cui sul punto l’appello può trovare parziale accoglimento dovendosi le sanzioni a carico dei predetti calciatori rideterminare in termini più equi così come da dispositivo. Per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda, questa deve essere confermata stante che la presenza di persone estranee è ammessa dalla stessa reclamante poco importando che le stesse sarebbero state controllate dai dirigenti, in quanto è fatto espresso divieto agli estranei di sostare all’interno del campo di gioco senza contare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, i predetti spettatori, per come risulta provato dal referto di gara e dalle successive dichiarazioni dell’arbitro, hanno anche assunto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina le squalifiche dei calciatori Galati Lorenzo e Di Carmine Gaspare in quattro gare ciascuno, confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. Dispone inoltre trasmettersi copia degli atti all’A.I.A. per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it