COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 83/A A.S.D. MINEO (CT) avverso inibizione fino al 30/06/2016 a carico del dirigente sig. Antonio Salerno – gara Campionato Giovanissimi Provinciale CT Girone “A” Atletico Raddusa/Mineo del 06/12/2014 – C.U. Delegazione Provinciale Catania n. 29 del 11/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 83/A A.S.D. MINEO (CT) avverso inibizione fino al 30/06/2016 a carico del dirigente sig. Antonio Salerno – gara Campionato Giovanissimi Provinciale CT Girone "A" Atletico Raddusa/Mineo del 06/12/2014 - C.U. Delegazione Provinciale Catania n. 29 del 11/12/2014.
Con tempestivo reclamo pervenuto il 17/12/2014 la Società A.S.D. Mineo ha impugnato la decisione del Giudice Territoriale come sopra riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il dirigente sig. Salerno Mario (non l'allenatore Antonio come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato) sarebbe entrato nello spogliatoio del direttore di gara al solo fine, che comunque l'appellante ritiene censurabile, di chiedere cortesemente se era possibile evitare la squalifica del calciatore sig. Sebastiano Cuddè espulso durante la gara, onde consentirgli di poter partecipare alla successiva gara contro il Catania Calcio, ritenuta molto prestigiosa anche se fuori classifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si rileva senza ombra di dubbio alcuno (stante la precisa indicazione fattane dall'arbitro), che al termine della gara entrava nello spogliatoio dell'arbitro, tra gli altri, il sig. Salerno Antonio tesserato per l'A.S.D. Mineo. In tale occasione il sig. Salerno Antonio ed un dirigente della società avversaria invitavano l'arbitro ad alterare, nel rapporto di fine gara, il risultato effettivamente conseguito in campo stante anche l'assenza di organi federali presenti al campo ed invitavano ancora quest'ultimo a modificare i nominativi dei calciatori di entrambe le società espulsi nel corso della gara. E per meglio rafforzare tale loro richiesta fornivano al direttore di gara un appunto scritto che è stato allegato al referto di fine gara. Quanto sopra risulta appunto essere parzialmente ammesso dalla reclamante nel suo atto di gravame. Per quanto sopra, in base alla risultanze ufficiali, il proposto appello non può essere accolto. Inoltre, considerata la gravità dei comportamenti posti in essere dal suddetto tesserato, il quale ha invitato l’arbitro a indicare in referto un risultato della gara diverso da quello conseguito in campo ed anche a modificare i nominativi dei calciatori espulsi al fine di conseguire un vantaggio sportivo nelle successive gare, la sanzione così come inflitta dal giudice di primo grado deve essere riformate in peius ai sensi dell'art. 36 comma 3 C.G.S. Nel procedere a rideterminare la sanzione va peraltro tenuto conto che i descritti comportamenti, già gravi di per sé, risultano ancora più gravi per essere avvenuti nel contesto di una gara di settore giovanile, nella quale ad allenatori e dirigenti si richiede ancora maggiore correttezza, in virtù della loro funzione educativa. Deve infine disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare se l'indicazione del risultato indicato in referto corrisponda effettivamente a quello conseguito in campo e per le eventuali ed ulteriori responsabilità degli attori della vicenda in esame e delle rispettive società di appartenenza. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e, visto l'art. 36 comma 3 C.G.S., ridetermina la sanzione a carico del tesserato sig. Salerno Antonio fino al 30/06/2016. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza come in parte motiva. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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