• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 85/A Pol. Dil. Duilia 81 (ME) appello avverso perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00, inibizione dirigente sig. La Rosa Antonino e Allia Vincenzo (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica assistente arbitro sig. Nisi Marcello (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica calciatore sig. Coppolino Vincenzo fino al 15/02/2017, squalifica per cinque gare calciatori sigg. Andaloro Antonio, Milazzo Angelo, Saporito Giuseppe – gara Campionato 2^ categoria girone “D” Duilia 81/Ucriese del 07/12/2014 – C.U. N° 251 del 17/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 85/A Pol. Dil. Duilia 81 (ME) appello avverso perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00, inibizione dirigente sig. La Rosa Antonino e Allia Vincenzo (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica assistente arbitro sig. Nisi Marcello (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica calciatore sig. Coppolino Vincenzo fino al 15/02/2017, squalifica per cinque gare calciatori sigg. Andaloro Antonio, Milazzo Angelo, Saporito Giuseppe – gara Campionato 2^ categoria girone “D” Duilia 81/Ucriese del 07/12/2014 - C.U. N° 251 del 17/12/2014.
Con appello ritualmente proposto la Pol. Duilia 81 ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportate, asserendo, in buona sintesi, che quanto riportato dal direttore di gara nel suo rapporto e relativo supplemento non corrisponde al vero, perché il tutto sarebbe nato da una errata decisione disciplinare dell'arbitro. Peraltro la stessa reclamante evidenzia ancora che quanto specificatamente addebitato al sig. Coppolino Vincenzo e La Rosa Antonino é ancora meno veritiero in quanto il primo è addirittura un agente di P.G. mentre il secondo oltre ad essere il Presidente della società reclamante è anche una persona molto conosciuta per essere impegnato nel sociale attraverso una fondazione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente dichiara inammissibile l'appello relativamente alla posizione dei sigg. Allia Vincenzo e Nisi Marcello tesserati per l'Ucriese per difetto di legittimazione attiva della reclamante. Nel merito, dall'esame del referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la gara è stata sospesa al 7° del 2° tempo in quanto nel corso di una interruzione di gioco il direttore di gara rilevava che tra gli 11 calciatori del Duilia 81 figurava il n° 15 sig. Mariano Costantino che non faceva parte degli 11 titolari iniziali. L'arbitro, avvicinatosi alla panchina della Duilia 81 per avere delle spiegazioni, apprendeva che la predetta società aveva proceduto, nel corso dell'intervallo alla sostituzione di un calciatore titolare con il predetto n° 15, senza che di ciò gliene venisse data comunicazione. Pertanto, nel momento in cui l'arbitro si stava accingendo ad assumere il relativo provvedimento disciplinare a carico del suddetto n° 15, veniva immediatamente accerchiato da alcuni calciatori e dirigenti del Duilia 81, che lo spintonavano e lo percvuotevano. In particolare tra costoro venivano individuati il n° 1 Andaloro Antonio, il n° 9 Saporito Giuseppe e in n° 4 Milazzo Angelo. A seguito di ciò il direttore di gara non era più nelle condizioni psicologiche tali da potere proseguire con serenità la direzione della gara, ragion per cui raggiungeva gli spogliatoi. Una volta rientrato nello spogliatoio l'arbitro veniva raggiunto dai sigg. La Rosa Antonino, dirigente accompagnatore ufficiale del Duilia 81 e dal n° 17 Coppolino Vincenzo, sempre del Duilia 81, nonché dai sigg. Allia Vincenzo e Nisi Marcello, rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale e assistente arbitrale della Ucriese, i quali tutti costringevano il direttore di gara a scrivere, contro la sua volontà, la dichiarazione poi riportata nel modulino di fine gara, cosa che il direttore di gara faceva in quanto impaurito dal suddetto comportamento minaccioso. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento, perché quanto esposto dalla reclamante non solo non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Inoltre va condivisa la decisione del direttore di gara di sospendere l'incontro la cui responsabilità è da addebitare ad esclusivo fatto e colpa della Duilia 81. Le sanzioni così come assunte dal Giudice di primo grado, non sono suscettibili di alcuna riduzione, atteso che le stesse appaiono a questa Corte appena sufficienti in relazione alla gravità dei comportamenti posti in essere dai singoli tesserati in danno del direttore di gara, così come risulta congrua la sanzione dell'ammenda a carico della società. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto e dispone addebitarsi la la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 17 DEL 20 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 85/A Pol. Dil. Duilia 81 (ME) appello avverso perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00, inibizione dirigente sig. La Rosa Antonino e Allia Vincenzo (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica assistente arbitro sig. Nisi Marcello (tesserato Ucriese) fino al 15/02/2015, squalifica calciatore sig. Coppolino Vincenzo fino al 15/02/2017, squalifica per cinque gare calciatori sigg. Andaloro Antonio, Milazzo Angelo, Saporito Giuseppe – gara Campionato 2^ categoria girone “D” Duilia 81/Ucriese del 07/12/2014 – C.U. N° 251 del 17/12/2014."