COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 280 TFT 20 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 47/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Roberto Angelo CONTI F.C.D. FONDACHELLI La Procura Federale, con nota prot. 3689/1150 pf13-14 MS/vdb del 26/11/2014, ha deferito il Presidente della F.C.D. Fondachelli all’epoca dei fatti sig. Roberto Angelo Con per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 (già art. 1 comma 1) C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. prot. n° 85/23 dell’11/01/2014, pubblicata nel C.U. n° 2 del 29/01/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 280 TFT 20 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 47/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Roberto Angelo CONTI F.C.D. FONDACHELLI La Procura Federale, con nota prot. 3689/1150 pf13-14 MS/vdb del 26/11/2014, ha deferito il Presidente della F.C.D. Fondachelli all'epoca dei fatti sig. Roberto Angelo Con per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 (già art. 1 comma 1) C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. prot. n° 85/23 dell'11/01/2014, pubblicata nel C.U. n° 2 del 29/01/2014. Con tale decisione la F.C.D. Fondachelli è stata condannata a corrispondere a vario titolo all'allenatore sig. Giosuè Gitto la complessiva somma di € 3.041,00, Con la medesima nota è stata deferita l'indicata società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente pro tempore. Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente pro tempore sig. Roberto Angelo Conti e delle sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica a carico della società deferita, nonché dell’ammenda di € 800,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale violata a quanto come sopra ingiunto dal Collegio Arbitrale della L.N.D., con provvedimento inappellabile e immediatamente esecutivo. Risulta infatti che la società deferita è stata avvisata delle determinazioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. con nota raccomandata del 20/01/2014 prot. 85/23 corredata da avviso postale di ricevimento in data 07/02/2014 ed ancora che con nota del 18/06/2014 l'allenatore sig. Giosuè Gitto ha denunciato il mancato versamento da parte della società della somma dovuta, nonostante fosse abbondantemente decorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione stabilito dall'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. Da ultimo va osservato che l’eventuale tardivo adempimento non farebbe venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già scaduto. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Al Sig. Roberto Angelo Conti, presidente all'epoca dei fatti della soc. F.C.D. Fondachelli, la sanzione della inibizione per mesi sei, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza in corso (ex art.8 comma 9 C.G.S.). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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