COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 53/A POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME) avverso perdita gara per 0-3 – Campionato 1^ Cat. Gir. “E” Gara Pompei Calcio Messina/Giardini Naxos del 8 novembre 2014 – C.U. 177 del 12/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 53/A POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME) avverso perdita gara per 0-3 - Campionato 1^ Cat. Gir. “E” Gara Pompei Calcio Messina/Giardini Naxos del 8 novembre 2014 – C.U. 177 del 12/11/2014 Con rituale e tempestivo appello la Pol. Pompei Calcio Messina ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo. La reclamante in buona sintesi sostiene di non avere violato la normativa sul numero dei calciatori “juniores” in campo evidenziando che fin dall’inizio della gara vi avrebbe partecipato il n.12 sig. Maganza Antonino al posto del n.1 sig. Basile Franz e solo per mero errore materiale di essa reclamante il predetto n.12 risulta, nella distinta consegnata al direttore di gara, contrassegnato dalla lettera “R” mentre in quella trattenuta da essa società è il n.1 ad essere contrassegnato dalla lettera “R”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell’art.35 comma 1.1, gli atti ufficiali di gara fanno fede di quanto avvenuto nel corso della partita. In particolare da nessun atto ufficiale di gara si rileva che il calciatore sig. Maganza Antonino abbia partecipato, fin dall’inizio all’incontro né è condivisibile l’affermazione della reclamante che ciò risulterebbe dalla copia della distinta in suo possesso atteso che nell’evidente contrasto tra i due elenchi ha valore probatorio solo quello consegnato all’arbitro. Sul punto giova ricordare, come già affermato da questa Corte, che una volta presentata la distinta di gara all’arbitro le variazioni alle stesse sono di esclusiva competenza della società e vanno riportate sempre a cura della società oltre che nella copia consegnata all’arbitro anche in quella consegnata agli avversari. Inoltre non spetta alla società, una volta presentata la distinta di gara, scegliere in modo difforme dall’elenco numerico fornito chi siano gli undici che debbano giocare da titolari e quali le riserve. Infatti ai sensi dell’art.72 comma 1 2° cpv N.O.I.F.: “Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. ed al S.G.S., i calciatori debbono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli; dal n.12 in poi i calciatori di riserva”. Poiché nella fattispecie, così come descritta dalla stessa reclamante non risulta alcuna variazione oltre a quelle già segnalate e risultanti dalla distinta consegnata all’arbitro e dallo stesso allegata al referto di gara ne consegue che il reclamo deve andare respinto. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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