COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 55/A A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (CT) – Avverso squalifica calciatori sig. Gabriele Cantarella fino al 5/3/2015 e sig. Salvatore Capizzi fino al 15/2/2015; inibizione ai dirigenti sig. Salvatore Mineo fino al 20/3/2015 e sig. Vincenzo Mannino fino al 15/12/2014 – Ammenda di € 250,00 – Gara campionato 1^ categoria girone “F” Città di Maletto/Ciclope Bronte del 16/11/2014 – C.U. N° 191 del 19/11/2014. La A.S.D. Citta’ Di Maletto,
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento 55/A A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (CT) – Avverso squalifica calciatori sig. Gabriele Cantarella fino al 5/3/2015 e sig. Salvatore Capizzi fino al 15/2/2015; inibizione ai dirigenti sig. Salvatore Mineo fino al 20/3/2015 e sig. Vincenzo Mannino fino al 15/12/2014 - Ammenda di € 250,00 - Gara campionato 1^ categoria girone “F” Città di Maletto/Ciclope Bronte del 16/11/2014 - C.U. N° 191 del 19/11/2014. La A.S.D. Citta’ Di Maletto,
con raccomandata del 27/11/2014, ha proposto reclamo avverso le decisioni sopra riportate. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso per la reclamante benché regolarmente convocata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto a mezzo “raccomandata1” del 27 novembre 2014, oltre il termine che gli artt. 38 n° 2 e 46 n° 4 C.G.S. stabiliscono in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che s’intende impugnare. Per completezza va precisato che i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale contestati dall’A.S.D. Città di Maletto sono tutti rilevabili nel Comunicato Ufficiale n° 191 pubblicato il 19/11/2014 e non già, come erroneamente indicato dalla Società, sul Comunicato Ufficiale n° 194 del 21/11/2014, palesandosi quindi la violazione del suddetto termine. Per quanto sopra esposto l'appello è inammissibile. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Città di Maletto e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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