COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 58/A A.S.D. MACCHITELLA GELA (CL) avverso perdita gara per 0-3 ed avverso squalifica fino al 26/11/2014 a carico dell’allenatore sig. Angelo Turco – gara Campionato Juniores Provinciale Modica Calcio/Macchitella Gela del 3 novembre 2014 – C.U. 17 del 20/11/2014 Delegazione Provinciale di Ragusa
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento 58/A A.S.D. MACCHITELLA GELA (CL) avverso perdita gara per 0-3 ed avverso squalifica fino al 26/11/2014 a carico dell’allenatore sig. Angelo Turco – gara Campionato Juniores Provinciale Modica Calcio/Macchitella Gela del 3 novembre 2014 – C.U. 17 del 20/11/2014 Delegazione Provinciale di Ragusa Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Macchitella Gela ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo. La reclamante in buona sintesi sostiene che il calciatore Scicolone Angelo, nato il 1 settembre 1997 era in posizione regolare al momento in cui ebbe a partecipare alla gara riportata in epigrafe in quanto il modulo di tesseramento sarebbe stato inviato al competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Sicilia con lettera raccomandata n. 14986338709-8 del 26/09/2014. Peraltro, sempre secondo l’assunto della reclamante, sarebbe ininfluente la circostanza che detto tesseramento non risulti nel competente ufficio perché l’eventuale smarrimento dello stesso non può, comunque, danneggiare essa reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il proposto gravame avverso il risultato della gara è inammissibile ai sensi dell’art. 46 comma 5 C.G.S. perché non risulta allegata la ricevuta attestante l’invio dei motivi alla controparte. Esso, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.b) C.G.S., è parimenti inammissibile per ciò che attiene la squalifica dell’allenatore sig. Angelo Turco. In ogni caso dagli opportuni accertamenti risulta che con la raccomandata richiamata dalla società reclamante quest’ultima ha inviato solo una richiesta di svincolo ex art 108 N.O.I.F. Né la suddetta raccomandata risulta corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla lega, Comitato o Divisione competente, ai sensi del 2° comma dell’art. 39 delle N.O.I.F. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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