COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 63/A A.S.D. PATERNO’ 1908 (CT) – Avverso inibizione ai dirigenti sig. Biagio La Delfa fino al 19/11/2019 e sig. Carmelo Licciardello fino al 31/12/2014 – Gara Allievi regionali Paternò 1908/Real Siracusa del 19/11/2014 – C.U. N° 193/sgs41 del 21/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 63/A A.S.D. PATERNO’ 1908 (CT) – Avverso inibizione ai dirigenti sig. Biagio La Delfa fino al 19/11/2019 e sig. Carmelo Licciardello fino al 31/12/2014 – Gara Allievi regionali Paternò 1908/Real Siracusa del 19/11/2014 - C.U. N° 193/sgs41 del 21/11/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Paternò 1908 contesta le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, ritenendole “spropositate” rispetto a quanto accaduto. In particolare, circa la posizione del sig. Biagio La Delfa, l’appellante ammette l’addebito ma ne contesta la gravità, tenuto conto che il direttore di gara, contrariamente a quanto esposto in referto, ha potuto lasciare tranquillamente l’impianto sportivo dopo avere completato gli adempimenti connessi al suo status, allontanandosi alla guida della propria autovettura. Quanto al sig. Carmelo Licciardello l’appellante rileva che il predetto, contrariamente a quanto addebitatogli, “si è preso cura del direttore di gara, dalla fine della gara fino all’uscita dal campo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro fa piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da tale rapporto, precisamente dal supplemento di referto, si evince che al 20' del 2° tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il sig. Biagio La Delfa per proteste eccessive. Una volta allontanato egli raggiungeva l'arbitro a centrocampo dicendogli: “a fine gara ti pesto”. Al rientro negli spogliatoi, a gara finita, il sig. Biagio La Delfa raggiungeva l'arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo alla guancia sinistra, che gli provocava “forte dolore e stordimento”. Scosso dallo schiaffo ricevuto l'arbitro entrava negli spogliatoi e rivolgendosi al dirigente accompagnatore sig. Carmelo Licciardello gli chiedeva se poteva accompagnarlo al presidio medico più vicino, avendo forti dolori e giramenti di testa. A tale richiesta, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, il sig. Licciardello rispondeva: “che non era successo nulla e che potevo tornare a casa”. In seguito il direttore di gara, raggiunto dall'osservatore arbitrale, veniva accompagnato al presidio medico dove gli veniva diagnosticata una lieve contusione all'emiviso sinistro con prognosi di tre giorni, giusta certificazione allegata agli atti. Da quanto sopra esposto appare chiaro che la ricostruzione dei fatti resa dall'appellante è sfornita di riscontro e pertanto non è idonea ad attenuare quanto contestato ai sigg. La Delfa e Ricciardello. Allo stesso modo non può accedersi alla chiesta riduzione delle sanzioni, che appaiono adeguate ai comportamenti contestati, tenuto conto altresì che trattandosi di gara di settore giovanile è richiesto ai tesserati un maggiore autocontrollo, che risulti in linea con i principi sportivi da trasmettere ai giovani calciatori. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo (€ 62,00).
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