COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 64/A A.S.D. MERI’ (ME) – Avverso squalifica allenatore sig. Michele Cataldi fino al 31/12/2014 – Gara Promozione girone “B” Città di S. Agata/Merì del 23/11/2014 – C.U. N° 204 del 26/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 64/A A.S.D. MERI’ (ME) – Avverso squalifica allenatore sig. Michele Cataldi fino al 31/12/2014 - Gara Promozione girone “B” Città di S. Agata/Merì del 23/11/2014 - C.U. N° 204 del 26/11/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Merì impugna la decisione del Giudice sportivo Territoriale sopra indicata, ritenendo “eccessiva la sanzione irrogata al sig. Michele Cataldi, in quanto quest’ultimo non ha fatto alcun atto di violenza”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro fa piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto si legge che al termine della gara, mentre le squadre uscivano “mestamente” dal campo, il sig. Michele Cataldi colpiva al capo con la mano aperta un calciatore avversario, “con scarsa forza”. In seguito a questo gesto si scatenavano gli animi dei calciatori e dirigenti ospitanti e si creava una mischia in prossimità degli spogliatoi, “dove i calciatori ospitanti inveivano con parole offensive verso il sig. Cataldi”, per circa 4 minuti. Per quanto sopra, non può accedersi alla chiesta riduzione della sanzione, che appare adeguata alla fattispecie contestata, tenuto conto peraltro che all’allenatore, stante la specificità del suo compito nella competizione sportiva, viene richiesta una maggiore capacità di controllo che sia di guida e di insegnamento agli altri tesserati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone rigettarsi l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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