COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 40/A A.S.D. ACI SANT’ANTONIO (CT) – Gara campionato Promozione girone C) Aci Sant’Antonio/Pistunina del 02/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 40/A A.S.D. ACI SANT’ANTONIO (CT) – Gara campionato Promozione girone C) Aci Sant’Antonio/Pistunina del 02/11/2014 - preannuncio reclamo La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 07/11/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all’articolo 36 comma 2 C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S.D. Aci Sant’Antonio l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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