COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 52/A A.S.D. ROBUR (ME) avverso squalifica per sei gare del calciatore sig. Luca Galletta – Gara Campionato 1^ categoria girone “E” Gescal/Robur del 08/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 52/A A.S.D. ROBUR (ME) avverso squalifica per sei gare del calciatore sig. Luca Galletta - Gara Campionato 1^ categoria girone “E” Gescal/Robur del 08/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Robur ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione irrogata venga ridotta in termini più equi, contestando nel contempo la versione fornita dal direttore di gara e fornendone una diversa dai contenuti più riduttivi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto del direttore di gara costituisce piena prova in ordine al comportamento posto in essere da tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto risulta che al 14° del 1° tempo, il calciatore sig. Luca Galletta aggrediva, lontano dall'azione di gioco, un calciatore avversario facendolo cadere per terra. Inoltre tentava di mettergli le mani sul volto e di rialzarlo con forza. Una volta notificatagli l'espulsione assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, comportamento che ha tenuto per la restante parte dell'incontro pur rimanendo fuori dal terreno di gioco. Quanto sostenuto dalla reclamante, pertanto, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Inoltre la sanzione così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appare appena congrua in relazione a quanto addebitato al tesserato in questione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta l'appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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