COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 56/A A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) avverso perdita gara per 0 – 3 – Gara Campionato Juniores Fase Provinciale Paceco/Folgore Selinunte del 27/10/2014 – C.U. N° 16 del 13/11/2014 Delegazione Provinciale TP

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 56/A A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) avverso perdita gara per 0 – 3 - Gara Campionato Juniores Fase Provinciale Paceco/Folgore Selinunte del 27/10/2014 – C.U. N° 16 del 13/11/2014 Delegazione Provinciale TP Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Folgore Selinunte ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo in quanto il sig. Igor Angileri non ha mai preso parte alla gara con la maglia n° 14 avendo egli sempre svolto le funzioni di assistente di parte, mentre è entrato effettivamente in campo il giocatore n° 15 sig. Gaspare Stabile. Ancora l'appellante sostiene che le correzioni apportate alla distinta gara e al rapporto di fine gara sono state eseguite illegittimamente dall'arbitro e mai notificate all'odierna reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva che il direttore di gara dopo avere consegnato il rapporto di fine gara ad entrambe le società, solo in sede di compilazione del referto si sarebbe accorto che il calciatore entrante per la A.S.D. Folgore Selinunte non era il n° 15, come inizialmente riportato, ma il n° 14 che a suo volta non era il sig. Calandrino Riccardo, così come dall'arbitro stesso identificato in sede di riconoscimento, ma bensì il sig. Igor Angileri, identificato come il n° 12 ed utilizzato fin dall'inizio dell'incontro come assistente di parte. In ragione di quanto sopra lo stesso arbitro avrebbe provveduto alla modifica degli atti ufficiali di gara, così come dallo stesso ripetutamente dichiarato. E' bene precisare che tutte le variazioni alla distinta di gara devono essere apportate solo e semplicemente dalla Società. Peraltro le dichiarazioni del direttore di gara oltre che essere confuse sono addirittura contraddittorie atteso che lo stesso in sede di audizione dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato e sottoscritto che dette correzioni sono avvenute tutte in sede di compilazione del referto, per cui appare molto strano che la Pol. Paceco, reclamante in primo grado, fosse in possesso degli atti ufficiali corretti. In ragione di quanto sopra si ritiene che, attese le incongruenze del rapporto arbitrale non assolutamente chiarite dal direttore di gara ma anzi aggravate dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo, tutto ciò determina incertezza circa l'effettiva identità del calciatore che ha preso parte alla gara a partire dall'inizio del 2° tempo, con la conseguenza che il reclamo in questione va parzialmente accolto nel senso di annullare la decisione del Giudice di prime cure, ma, contrariamente a quanto richiesto dalla reclamante, deve disporsi la ripetizione della gara. In ragione di quanto sopra gli atti vanno inoltre trasmessi alla Procura Federale, al fine di verificare le eventuali responsabilità del direttore di gara in ordine a quanto avvenuto e al Presidente del Comitato Regionale Arbitri, per quanto di rispettiva competenza. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello dispone la ripetizione della gara ex art. 17 comma 4 lettera c) C.G.S., e dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri, per quanto di rispettiva competenza. Senza addebito di tassa reclamo.
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