COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 57/A A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Vincenzo Maucieri – Gara Campionato 1^ categoria girone “H” Arcobaleno Ispica/Città di Canicattini del 08/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 57/A A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Vincenzo Maucieri - Gara Campionato 1^ categoria girone “H” Arcobaleno Ispica/Città di Canicattini del 08/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014. La A.S.S.D. Arcobaleno Ispica ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ridotta in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il reclamo in questione non risulta sottoscritto. Pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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