COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 37/A A.S.D. VALLELUNGA avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato Seconda Categoria girone “L” Vallelunga/Comunità Frontiera 19/10/2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 37/A A.S.D. VALLELUNGA avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato Seconda Categoria girone “L” Vallelunga/Comunità Frontiera 19/10/2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Vallelunga ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo ovvero che venga disposta la ripetizione della stessa. La reclamante, in buona sintesi, sostiene di non avere violato la normativa sul numero dei calciatori juniores in campo, evidenziando che fin dall'inizio della gara vi avrebbe partecipato il n° 14 sig. Santo Piazza classe 1998 e che il direttore di gara avrebbe fatto confusione circa gli effettivi partecipanti alla stessa. Tutto ciò nascerebbe dalla circostanza che, dopo l'identificazione dei calciatori, né essa reclamante né il direttore di gara hanno indicato in distinta chi fossero i titolari e chi le riserve. A tal fine avanza delle richieste istruttorie, chiedendo che la Corte, convocato l'arbitro, proceda ad una ricognizione fotografica del calciatore sig. Santo Piazza, al fine di identificarlo come partecipante a tutta la gara in questione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1, gli atti ufficiali di gara fanno fede di quanto avvenuto nel corso della partita. In particolare da nessun atto ufficiale si rileva che il calciatore sig. Santo Piazza abbia partecipato sin dall'inizio all'incontro, né è condivisibile l'affermazione della reclamante che il presunto disguido nascerebbe dalla circostanza che dopo l'identificazione dei propri calciatori né il direttore di gara né essa società hanno specificato la reale composizione degli undici in campo. Sul punto giova infatti ricordare che, una volta presentate le distinte di gara all'arbitro, le eventuali variazioni alle stesse sono di esclusiva competenza della società e vanno riportate sempre a cura della società anche sulla copia che va consegnata agli avversari. Inoltre non spetta alla società, una volta presentata la distinta di gara, scegliere in modo difforme dall'elenco numerico fornito chi siano gli undici che debbano giocare da titolari e quali le riserve. Infatti, ai sensi dell'art. 72 comma 1 2° cpv. N.O.I.F.: “Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. ed al S.G.S., i calciatori debbono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N° 1 il portiere; dal N° 2 al N° 11 i calciatori degli altri ruoli; dal N° 12 in poi i calciatori di riserva.” Tale norma può essere derogata solo per fatti eccezionali e comunque sempre previa autorizzazione del direttore di gara. Poiché nella fattispecie, così come descritta dalla stessa reclamante, non risulta alcuna variazione né alcuna situazione eccezionale autorizzate in deroga dall'arbitro, ne consegue che il reclamo deve andare respinto non ricorrendo alcun presupposto per il suo accoglimento. Si dispone la trasmissione della presente decisione al Presidente del Comitato Regionale Arbitri per quanto di sua competenza. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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