COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 46/A A.P.D. M.F. STRASATTI (TP), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 – Gara campionato 1^ categoria girone “A” Strasatti/Avvenire del 12/10/2014 – C.U. n° 164 del 5/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 46/A A.P.D. M.F. STRASATTI (TP), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 - Gara campionato 1^ categoria girone “A” Strasatti/Avvenire del 12/10/2014 – C.U. n° 164 del 5/11/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.P.D. M.F. Strasatti impugna la decisione sopra riportata sostenendo l'erroneità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, atteso che il calciatore n° 16 sig. Licari Stefano non è stato mai sostituito ma bensì espulso, per cui la società non era obbligata a procedere alla sostituzione del predetto calciatore juniores, avendo peraltro già compiuto le tre sostituzioni consentitegli dal regolamento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, ha disposto per l'udienza odierna l'audizione del direttore di gara, che ha reso chiarimenti in ordine a quanto dallo stesso riportato in referto. In particolare egli riferisce che come già indicato alla voce “varie” del referto di gara, al 36° del 2° tempo il giocatore sostituito non era, come riportato alla voce “sostituzioni” del referto e nel modulo di fine gara, il n° 16 sig. Licari Stefano ma bensì il n° 9 sig. Cipolla Vincenzo. Il sig. Licari Stefano veniva, invece, espulso al 37° del 2° tempo per doppia ammonizione. Alla luce dei suddetti chiarimenti il reclamo deve trovare accoglimento atteso che il calciatore n° 16 sig. Licari Stefano (juniores) non è stato sostituito ma bensì espulso, per cui la società non era obbligata a procedere alla sostituzione del predetto calciatore juniores, avendo già compiuto le tre sostituzioni consentitegli dal regolamento, così come previsto, peraltro, dal C.U. n° 1 della L.N.D., stagione 2014/2015. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, dispone il ripristino del risultato conseguito in campo. Senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it