COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 47/A A.S.D. EUROSPORT AVOLA (SR) avverso perdita gara per 0 – 3; squalifica fino al 26/10/2019 del calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano, per sette gare del calciatore Salvatore Basile – gara Campionato 2° Cat. Girone “I” Primavera Acatese/Eurosport Avola del 26/10/2014 – C.U. 152 del 29/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 47/A A.S.D. EUROSPORT AVOLA (SR) avverso perdita gara per 0 - 3; squalifica fino al 26/10/2019 del calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano, per sette gare del calciatore Salvatore Basile – gara Campionato 2° Cat. Girone "I" Primavera Acatese/Eurosport Avola del 26/10/2014 - C.U. 152 del 29/10/2014. Con tempestivo reclamo la Società A.S.D. Eurosport Avola, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione del Giudice Territoriale come sopra riportata. La reclamante, in buona sintesi, sostiene che nessuno dei suoi atleti ha accerchiato il direttore di gara e che l'azione del sig. Rizza Timbonello è stata del tutto personale ed imprevedibile che non può essere addebitata ad essa reclamante. Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Salvatore Basile sostiene che lo stesso non ha partecipato ad alcuna aggressione nei confronti del direttore di gara in quanto già espulso al 45' del 2° t. Infine, in relazione alla squalifica a carico del proprio calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano, pur nella gravità del gesto posto in essere dallo stesso, chiede una riduzione della sanzione in termini più equi in ragione di quanto avvenuto negli ultimi minuti di gara e meglio descritti in ricorso. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto documento si rileva che all'8' di recupero del 2° t., subito dopo la segnatura di una rete da parte della soc. Primavera Acatese, il direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della società A.S.D. Eurosport Avola tra i quali identificava il n.10 sig. Salvatore Basile, espulso poco prima, il quale assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso e nel contempo alzava il braccio come a volere colpire il direttore di gara. Nel contempo, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, il sig. Rizza Timbonello Gaetano n.6 dell'A.S.D. Eurosport Avola, anch'egli precedentemente espulso, rientrava in campo e lo colpiva dapprima con una forte spallata e subito dopo con una forte gomitata al lato sinistro del costato facendolo così stramazzare a terra causandogli forte dolore oltre alla mancanza del respiro. A seguito di ciò il direttore di gara a stento riusciva a rialzarsi e a raggiungere, senza ulteriori incidenti, il proprio spogliatoio. Lo stesso dopo avere lasciato il campo raggiungeva il locale pronto soccorso dove veniva visitato e refertato con sette giorni di prognosi a causa delle lesioni subite. In ragione di quanto sopra il capo dell'appello relativo al risultato della gara non può trovare accoglimento in quanto va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara in ragione dell'aggressione subita da parte del calciatore della A.S.D. Eurosport Avola alla quale va addebitata detta sospensione a titolo di responsabilità oggettiva. Parimenti non può trovare accoglimento il capo del reclamo relativo alla posizione del calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano che risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dallo stesso in danno del direttore di gara a cui, peraltro, ha causato delle lesioni guaribili in sette giorni così come risultanti dal referto medico rilasciato dalla Guardia Medica di Acate ed allegato in atti. Infine per ciò che attiene al capo dell'appello relativo al calciatore sig. Salvatore Basile questo può trovare parziale accoglimento atteso che la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi in relazione all'effettivo comportamento posto in essere da quest'ultimo così come da dispositivo P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Basile Salvatore rigettando nel resto il proposto appello. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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