COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 48/A A.S.D. REAL ADRANO (CT) avverso squalifica per 4 gare calciatore sig. Salvatore Santangelo – Gara campionato 2^ categoria girone “G” Zafferana/Real Adrano del 01/11/2014 – C.U. n° 164 del 05/11/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento 48/A A.S.D. REAL ADRANO (CT) avverso squalifica per 4 gare calciatore sig. Salvatore Santangelo - Gara campionato 2^ categoria girone “G” Zafferana/Real Adrano del 01/11/2014 – C.U. n° 164 del 05/11/2014
Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Real Adrano ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Sportivo Territoriale sia eccessiva, “in assenza di intenzionalità ad offendere”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si evince che il calciatore in questione non ha soltanto tentato di impedire che il direttore di gara estraesse il cartellino (come del resto ammette la stessa appellante), ma nell’afferrargli il braccio gli ha anche rivolto un’espressione offensiva. Per quanto sopra non può accedersi alle argomentazioni difensive, apparendo palese l’intenzionalità del gesto del calciatore e di conseguenza adeguata la sanzione irrogata. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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