COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 50/A U.S.D. AQUILA BAFIA (ME) avverso squalifica del calciatore TORRE ALESSIO per quattro gare – gara Campionato 1^ Categoria Gir. “D” Gara U.S.D. Aquila Bafia/A.P.D. Futura del 9/11/2014 – C. U. 177 del 12/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 50/A U.S.D. AQUILA BAFIA (ME) avverso squalifica del calciatore TORRE ALESSIO per quattro gare - gara Campionato 1^ Categoria Gir. “D” Gara U.S.D. Aquila Bafia/A.P.D. Futura del 9/11/2014 – C. U. 177 del 12/11/2014 Con rituale e tempestivo appello la U.S.D. Aquila Bafia ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato in relazione ai fatti contestati solo limitati a un normale fallo di gioco dal quale è scaturita la giusta espulsione accettata disciplinatamente dal calciatore senza manifestare proteste o offese di alcun genere nei confronti del direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’arbitro riferisce che il Torre Alessio, dopo essere stato espulso e dopo essersi cambiato, lo insultava da dietro la recinzione profferendo volgari frasi offensive e reiterando tale comportamento sino alla fine della gara. Le difese della ricorrente non appaiono pertanto suffragate dalla descrizione dei fatti come rese dal direttore di gara. Tuttavia, l’irregolare comportamento del calciatore Torre Alessio può essere sanzionato come riportato in dispositivo, in applicazione del comma 4 lett. a) dell’art. 19 del C.G.S., con sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento scorretto ed offensivo posto in atto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello inoltrato, determina in tre gare la squalifica a carico del calciatore TORRE ALESSIO. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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