COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 39/A A.S.D. ATLETICO LIBRINO (CT) avverso perdita gara per 0–3, inibizione fino al 5/12/2014 del dirigente sig. Ponticello Salvatore Luca – gara Campionato 2^ Categoria Atl.Librino/Catenanuova del 19 ottobre 2014 – C.U. 164 del 05/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 39/A A.S.D. ATLETICO LIBRINO (CT) avverso perdita gara per 0–3, inibizione fino al 5/12/2014 del dirigente sig. Ponticello Salvatore Luca – gara Campionato 2^ Categoria Atl.Librino/Catenanuova del 19 ottobre 2014 – C.U. 164 del 05/11/2014 Con tempestivo appello l’A.S.D. Atletico Librino, in persona del suo Presidente Pro tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo d’essere in buona fede nell’aver fatto partecipare alla gara il calciatore Cannizzaro, in quanto in altra occasione lo stesso aveva subito un provvedimento disciplinare e nulla era stato rilevato in ordine al suo mancato tesseramento. Chiede pertanto il ripristino del risultato conseguito in campo o, in via subordinata, la ripetizione della gara nonché l’annullamento della sanzione inflitta ad esso Presidente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto appello, per ciò che attiene il risultato della gara, è inammissibile sotto un duplice motivo. Più precisamente, ai sensi dell’art. 46 comma 5 C.G.S., non risultando allegata al reclamo l’attestazione dell’invio dei motivi alla controparte; per altro verso per essere stato sottoscritto da persona inibita che non può impegnare la società, per cui l’appello deve solo intendersi presentato a puro titolo personale, limitatamente alla sanzione dell’inibizione. Ma anche sotto questo diverso profilo risulta parimenti inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S., risultando privo di qualsiasi motivazione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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