COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 45/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Dario Di Girolamo – Gara campionato Promozione girone “B” Stefanese/Ciappazzi del 02/11/2014 – C.U. n° 164 del 05/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 45/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Dario Di Girolamo - Gara campionato Promozione girone “B” Stefanese/Ciappazzi del 02/11/2014 – C.U. n° 164 del 05/11/2014 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Stefanese Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata spiegando che la reazione del calciatore in questione è stata determinata dall’avere subito una spregevole provocazione da parte dell’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura dei predetti atti si evince che l’espulsione del calciatore sig. Davide Di Girolamo è stata decretata avendo egli, a gioco fermo, colpito con un pugno alle spalle un avversario. Non si evincono pertanto le motivazioni che avrebbero dovuto condurre questa Corte Sportiva ad una revisione della sanzione, peraltro adeguata a quanto statuito dall’art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata
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