COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 TFT 14 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 35/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATANE’ FILIPPO (Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Perla Alcantara); A.S.D. PERLA ALCANTARA Sigg. ABATE MARTINA, BARBERA GIULIA, BURRUTO GIULIA, NICOTRA ELISA, MICALIZZI SARA, CURCURUTO FRANCESCA E ZACCHI MADDALENA Con nota 320/916 pf13-14/MS/vdb del 16/07/2014,

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 TFT 14 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 35/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATANE’ FILIPPO (Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Perla Alcantara); A.S.D. PERLA ALCANTARA Sigg. ABATE MARTINA, BARBERA GIULIA, BURRUTO GIULIA, NICOTRA ELISA, MICALIZZI SARA, CURCURUTO FRANCESCA E ZACCHI MADDALENA Con nota 320/916 pf13-14/MS/vdb del 16/07/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 del C.G.S., attesa l’inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, il sig. Filippo PATANE’, avendo accertato che questi, quale presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Perla Alcantara, aveva consentito a n. 7 calciatrici tesserate con la A.G.D. Desport Gaggi di partecipare agli allenamenti dell’A.S.D. Perla Alcantara nonché ad un torneo amatoriale, senza un preventivo e regolare tesseramento o nulla osta; inoltre il sig. PATANE’ risultava avere invitato le predette calciatrici a sottoscrivere una lettera con richiesta di svincolo indirizzata alla A.G.D. Desport Gaggi, con l’intento di fare ottenere loro lo svincolo d’autorità, per mancata partecipazione alle gare di campionato. La Società A.S.D. Perla Alcantara è stata di conseguenza deferita ex art. 4 comma 1 del C.G.S. Con la medesima nota la Procura Federale ha inoltre deferito le sigg. ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara, CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena, per la violazione dell’art. 1 commi 3 e 7 C.G.S., in quanto, sebbene regolarmente convocate, ritenevano di non presentarsi dinanzi al collaboratore della Procura Federale senza giustificazione alcuna. Ed ancora, le sigg. ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara, CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena, per la violazione dell’art. 1 commi 1 e 6 C.G.S. in quanto sebbene regolarmente convocate dalla propria Società di appartenenza, A.G.D. Desport Gaggi, ritenevano di non presentarsi, celandosi dietro la richiesta di svincolo d’autorità, tuttavia partecipando ad allenamenti e tornei organizzati dall’A.S.D. Perla Alcantara. Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all’udienza dibattimentale del 21/10/2014, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Rinviato il procedimento all’udienza odierna su richiesta della Procura Federale la società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva ed è comparsa nella persona del suo Presidente sig. Patanè Filippo unitamente alla sola calciatrice Curcuruto Francesca i quali hanno insistito nel loro più completo proscioglimento in relazione alle eccezioni preliminari di improcedibilità e comunque per non avere commesso i fatti così come contestati in deferimento. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Patanè Filippo Presidente dell’A.S.D. Perla Alcantara; € 300,00 di ammenda e punti due di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva a carico dell’A.S.D. Perla Alcantara; mesi sei di squalifica a carico delle calciatrici Abate Martina, Barbera Giulia, Burruto Giulia, Nicotra Elisa e Micalizzi Sara; mesi tre di squalifica a carico delle calciatrici Curcuruto Francesca e Zacchi Maddalena. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate dal Segretario della FIGC alla Procura Federale in esito alla richiesta di autorizzazione ad adire alle vie legali avanzata dal sig. Giuseppe Monte nella qualità di Presidente e rappresentate legale dell’A.G.D. Desport Gaggi nei confronti del sig. PATANE’ Filippo nella qualità di rappresentante legale dell’A.S.D. Perla Alcantara. Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che la richiesta di proscioglimento avanzata ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S. non può trovare accoglimento atteso che le norme del nuovo Codice di Giustizia Sportiva si applicano dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Federazione (1° comma dell’art 50 C.G.S.) e più precisamente dal 2 agosto 2014 (la pubblicazione è avvenuta in data 01 agosto 2014) con la conseguenza che tale norma trova applicazione ai procedimenti il cui deferimento sia stato notificato successivamente a tale data mentre il presente procedimento va definito con le previgenti norme del codice di giustizia sportiva in quanto il deferimento porta la data del 16 luglio 2014 e ciò trova conforto anche nel 3° comma dell’art. 64 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI espressamente richiamato dal nuovo C.G.S. della F.I.G.C. Parimenti infondata risulta la sollevata eccezione di improcedibilità ai sensi del comma 11 dell’art. 32 del C.G.S. e ciò sotto un duplice profilo. Infatti dal punto di vista procedurale la mancata conclusione delle indagini nei termini previsti dalla richiamata norma a parere di questo Tribunale Federale Territoriale, non comporta, in assenza della proroga, una improcedibilità del processo disciplinare ma semplicemente, alla stregua di quanto avviene nel processo penale, una inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il suddetto termine. Sotto il profilo fattuale si rileva che la denuncia alla Procura Federale non è avvenuta, come sostiene parte deferita, con la nota del 13 dicembre 2014 sottoscritta dalle atlete oggi deferite ed inviata alla Lega Nazionale Dilettanti con la quale denunciavano il comportamento del Presidente del ASD Desport Gaggi ma è avvenuta con la nota del 27 febbraio 2014 della Segreteria Federale la quale trasmetteva alla Procura Federale, per quanto di competenza, l’istanza a firma del Presidente dell’A.S.D. Desport Gaggi con cui quest’ultimo chiedeva l’autorizzazione ad adire le vie legali ritenendosi leso dalle affermazioni contenute nella predetta nota del 13 dicembre 2014, con la conseguenza che alla data di notifica dell’atto di deferimento le indagini condotte debbono ritenersi tempestive in quanto il termine ultimo per concluderle sarebbe stato il 31 dicembre 2014. Anche la richiesta di rimessione in termini avanzata per conto delle atlete deferite con la memoria depositata in atti è inammissibile in quanto la parte richiedente è sprovvista di qualsivoglia delega né analoga richiesta è stata avanzata dalla calciatrice oggi comparsa. E ciò senza sottacere che tutte le parti deferite sono state regolarmente citate a comparire per l’udienza del 21 ottobre 2014 sin dal 22 agosto 2014. Risulta, altresì, inammissibile la richiesta prova per testi formulata, peraltro, intempestivamente con la memoria prodotta in atti. Nel merito si rileva che dalle indagini condotte dalla Procura Federale risulta in maniera inequivocabile che nell’agosto del 2013 il sig. Monte, Presidente dell’A.S.D. Desport Gaggi, aveva ricevuto una richiesta verbale di svincolo da parte delle calciatrici sigg. ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara, CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena, tutte tesserate per la propria società, che però non veniva accolta. Successivamente a tale richiesta il sig. Monte, poco prima dell’iscrizione al campionato, aveva un incontro con il sig. PATANE’ Filippo, presidente della neo costituita società A.S.D. Perla Alcantara, avente ad oggetto lo svincolo delle predette calciatrici, che veniva nuovamente rifiutato. Risulta altresì provato che in data 19 dicembre 2013 il sig. Monte convocava le suddette calciatrici per la partecipazione alle gare di campionato a cui partecipava l’A.G.D. Desport Gaggi, ma queste disattendevano la convocazione sperando d’essere svincolate. Risulta altresì provato, anche per ammissione delle calciatrici sigg. CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena, che la lettera datata 13 dicembre 2013 sottoscritta dalle deferite ed indirizzata al sig. Monte fu sollecitata dal sig. Filippo PATANE’ così come risulta provato che le stesse deferite sin dal mese di ottobre 2013 si allenavano con l’A.S.D. Perla Alcantara. Dalla documentazione in atti risulta, ancora, che le calciatrici deferite, sempre su indicazione del sig. Filippo PATANE’, hanno provveduto ad inoltrare la richiesta di svincolo per inattività, così come risulta che le stesse hanno partecipato con l’A.S.D. Perla Alcantara ad un torneo amatoriale senza il preventivo nulla osta della loro società di appartenenza. Infine risulta provato che le calciatrici ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara, benché regolarmente convocate dal rappresentate della Procura Federale, non si sono presentate senza addurre alcuna giustificazione. In ragione di quanto sopra appare inequivocabile la responsabilità del sig. Filippo PATANÈ, il quale nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’A.S.D. Perla Alcantara, pur sapendo che le più volte citate calciatrici erano tesserate per l’A.G.D. Desport Gaggi, le ha fatte allenare con la propria società facendole anche partecipare ad un torneo amatoriale senza il nulla osta della società di appartenenza e le ha sollecitate a sottoscrivere una richiesta di svincolo per inattività. Alla dichiarazione di colpevolezza del sig. Filippo PATANÈ consegue la responsabilità diretta dell’A.S.D. Perla Alcantara ai sensi del comma 1 dell’art. 4 C.G.S. Così come appare inequivocabile la responsabilità delle calciatrici sigg. ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara, CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena, tesserate per l’A.G.D. Desport Gaggi, che si sono allenate con l’A.S.D. Perla Alcantara con la quale hanno anche partecipato ad un torneo amatoriale senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza, e non hanno risposto alla regolare convocazione della loro società di appartenenza, con ciò contravvenendo a precisi obblighi, e nonostante ciò hanno firmato una richiesta di svincolo per inattività. Le sole sigg. ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara devono inoltre rispondere della violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 7 C.G.S., per non essersi presentate, senza addurre alcuna giustificazione, al rappresentate della Procura Federale nonostante fossero state regolarmente convocate. Di contro vanno prosciolte da tale accusa le calciatrici CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena in quanto risulta che le stesse si sono regolarmente presentate al rappresentante della Procura Federale rendendo ampie dichiarazioni sulla vicenda. Le richieste della Procura Federale vanno, pertanto, accolte pur se ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: a) Inibizione per mesi quattro a carico del sig. Filippo PATANÈ Presidente dell’A.S.D. Perla Alcantara; b) Ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico dell’A.S.D. Perla Alcantara a titolo di responsabilità diretta; c) Squalifica per mesi due alle calciatrici sigg. ABATE Martina, BARBERA Giulia, BURRUTO Giulia, NICOTRA Elisa, MICALIZZI Sara; d) Squalifica per mesi uno alle calciatrici CURCURUTO Francesca e ZACCHI Maddalena. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it