COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 22/A A.S.D. TUTTA CATANIA (CT), avverso squalifica fino al 30/11/2014 calciatore sig. Claudio CAMMARATA – Gara del campionato di 2^ categoria, girone “H”, Tutta Catania/Mario Rapisardi del 18/10/2014 – C.U. N° 310 del 22/01/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 22/A A.S.D. TUTTA CATANIA (CT), avverso squalifica fino al 30/11/2014 calciatore sig. Claudio CAMMARATA - Gara del campionato di 2^ categoria, girone “H”, Tutta Catania/Mario Rapisardi del 18/10/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014. Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l’A.S.D. TUTTA CATANIA, in persona del Legale rappresentante pro tempore, chiede di revocare ogni sanzione a carico del sig. Claudio Cammarata, in quanto soggetto non riconducibile alla Società. A tal proposito, oltre a contestare quanto è stato attribuito al predetto, produce documentazione che ne attesta l’estraneità societaria. All’udienza odierna, benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti i documenti prodotti dalla A.S.D. Tutta Catania ed accertato, attraverso il sistema informatico della Federcalcio, che il sig. Claudio Cammarata effettivamente non è tesserato, alla data dei fatti, per la reclamante, ferma restando la sanzione inflittagli, dichiara inammissibile il proposto gravame per difetto di legittimazione attiva della predetta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, disponendo addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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