COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 29/A A.S.D. VIRTUS RAGUSA (RG), avverso squalifica per 3 gare calciatrice sig.ra Valentina Cuscunà – Gara del campionato regionale di calcio a 5 femminile, Diana Comiso/Virtus Ragusa del 19/10/2014 – C.U. N° 139 C5 del 22/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 29/A A.S.D. VIRTUS RAGUSA (RG), avverso squalifica per 3 gare calciatrice sig.ra Valentina Cuscunà - Gara del campionato regionale di calcio a 5 femminile, Diana Comiso/Virtus Ragusa del 19/10/2014 - C.U. N° 139 C5 del 22/10/2014. Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l‘A.S.D. Virtus Ragusa, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della squalifica a carico della calciatrice sopra indicata, che a suo dire avrebbe inveito contro se stessa e non già contro l’arbitro. Si dichiara altresì disponibile a un confronto con il direttore di gara.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. Non sono ammessi confronti o testimonianze, ostandovi il disposto regolamentare. Dalla lettura del referto di gara si evince che al 20° del 2° tempo la calciatrice in questione è stata espulsa perché a seguito di un’azione di gioco gridava una serie d’insulti diretti al direttore di gara, avvicinandosi ad esso. Per quanto sopra, qualificando la condotta in esame come irriguardosa e ingiuriosa, ai sensi dell’art. 19 n° 4 lettera a) del C.G.S., si dispone la riduzione della sanzione nei limiti indicati dal suddetto articolo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone contenersi in due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico della calciatrice sig. Valentina Cuscunà. Senza addebito di tassa reclamo.
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