COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 42/A A.S.D. FUTSAL VIAGRANDE (CT) C avverso squalifica per 7 gare del calciatore sig. Damiano Pappalardo – gara Campionato Serie C2 – C5 Gir. “B” Futsal Viagrande/Ennese 25 ottobre 2014 – C.U. N° 153 del 29/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 42/A A.S.D. FUTSAL VIAGRANDE (CT) C avverso squalifica per 7 gare del calciatore sig. Damiano Pappalardo – gara Campionato Serie C2 – C5 Gir. “B” Futsal Viagrande/Ennese 25 ottobre 2014 – C.U. N° 153 del 29/10/2014. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Futsal Viagrande impugna la decisione in epigrafe riportata. Nel merito sostiene che il comportamento del calciatore in questione è stato influenzato dal grave comportamento posto in essere dal capitano, persona molto più matura del predetto calciatore, e che in ogni caso non vi è stato mai alcun contatto tra il sig. Pappalardo e il direttore di gara, in quanto vi è stata l'interposizione dei propri compagni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto di gara fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si rileva che il calciatore sig. Damiano Pappalardo, a seguito dell'espulsione del proprio capitano, si faceva incontro al direttore di gara assumendo un comportamento ingiurioso e minaccioso e nel contempo lo sospingeva ponendogli le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare per diversi metri. Una volta notificatagli 'espulsione il sig. Pappalardo tentava di aggredire l'arbitro, ma non vi riusciva perché prontamente bloccato dai compagni che a stento riuscivano ad allontanarlo. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro e pertanto la sanzione va confermata risultando congrua in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello. Per l’effetto dispone di addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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