COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 15/A A.S.D. SANTANGIOLESE CALCIO (ME) avverso squalifica campo di gioco per n. 3 gare – Campionato Promozione GIR. B) gara Santangiolese/Rocca di Caprileone del 12/10/2014 – Comunicato Ufficiale n. 128 del 15/10/14.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento 15/A A.S.D. SANTANGIOLESE CALCIO (ME) avverso squalifica campo di gioco per n. 3 gare – Campionato Promozione GIR. B) gara Santangiolese/Rocca di Caprileone del 12/10/2014 - Comunicato Ufficiale n. 128 del 15/10/14.
La Società A.S.D. Santangiolese Calcio in data 23.10.14 ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di squalifica del proprio campo di gioco per n. 3 gare chiedendone in via principale l’annullamento e in subordine una riduzione in termini più equi. Con richiesta di audizione. All’odierna udienza si è proceduto all’audizione del delegato dal legale rappresentante della Società A.S.D. Santangiolese Calcio, il quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta insistendo nei motivi contenuti nel reclamo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto fuori termine e pertanto va dichiarato inammissibile. Gli artt. 36 comma 2 e 46 comma 4 C.G.S. dispongono infatti che il reclamo deve essere proposto nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare; nel caso specifico lo stesso doveva essere inviato entro il 22/10/2014. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Santangiolese Calcio e per l’effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata, e dispone inoltre trasmettersi alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione alla denuncia orale sporta dal Direttore di gara alla Autorità Giudiziaria.
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