COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 20/A A.S.D. PATERNO’ 1908 (CT) avverso reiezione ricorso posizione irregolare calciatori Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “E” Gara A.S.D. Giovani Leoni – A.S.D. Paternò 1908 del 21 settembre 2014. – C.U. 118/SGS21 del 10/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 20/A A.S.D. PATERNO’ 1908 (CT) avverso reiezione ricorso posizione irregolare calciatori Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “E” Gara A.S.D. Giovani Leoni – A.S.D. Paternò 1908 del 21 settembre 2014. – C.U. 118/SGS21 del 10/10/2014 Con rituale e tempestivo appello la Soc. ASD Paternò 1908 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Territoriale sia errata sia in fatto sia in diritto. In buona sintesi la reclamante sostiene che la notifica alla consorella doveva intendersi regolare avendo indicato correttamente la strada dove doveva essere diretta la corrispondenza risultando assolutamente ininfluente l’errore relativo al numero civico per cui ripropone anche in questa sede le doglianze già proposte al giudice di primo grado chiedendo di avere assegnata gara vinta in relazione alla presunta posizione irregolare di tutti i calciatori schierati in campo dall’ASD Giovani Leoni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame così come proposto è inammissibile non potendosi, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del C.G.S., sanare in appello irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo all’organo di prima istanza quali quella di avere indirizzato i motivi di reclamo in un luogo diverso da quello indicato dalla società. Non può, peraltro, sottacersi la circostanza che il reclamo, comunque, sarebbe da considerarsi sotto altro aspetto inammissibile stante la sua assoluta genericità. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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