COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 21/A POL. CEI (PA) avverso inibizione del dirigente sig. Macca Giuseppe fino al 31 gennaio 2015 – Campionato Giovanissimi regionali Gir. “B” Gara Tommaso Natale/CEI del 12 ottobre 2014 – C.U. 129/SGS 24 del 16/10/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento 21/A POL. CEI (PA) avverso inibizione del dirigente sig. Macca Giuseppe fino al 31 gennaio 2015 - Campionato Giovanissimi regionali Gir. “B” Gara Tommaso Natale/CEI del 12 ottobre 2014 – C.U. 129/SGS 24 del 16/10/2014
Con rituale e tempestivo appello la Pol. CEI ha impugnato la decisione in epigrafe riportata e pur ammettendo i fatti così come riportati in referto chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che quanto richiesto con il gravame non può trovare accoglimento in quanto il comportamento scorretto posto in essere dal sig. Macca Giuseppe si è svolto in due fasi ben distinte di cui la prima nel corso della gara e l’altra, più grave, al termine della stessa. Peraltro tale comportamento è stato posto in essere nel corso di una gara del campionato “Giovanissimi Regionali” dove ai dirigenti ed ai tecnici viene richiesto un maggiore impegno nel far si che vengano evitati comportamenti non solo scorretti ma ancor di più violenti stante il preminente valore educativo dovuto alla giovane età di tutti i partecipanti alla gara ivi compreso l’arbitro ragion per cui la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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