COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 25/A Sig. DANZE’ Giuseppe (dirigente A.S.D. Santangiolese Calcio (ME) avverso inibizione fino al 12.10.2019 – campionato Promozione girone B gara Santangiolese/Rocca di Caprileone del 12/10/2014 – Comunicato Ufficiale n. 128 del 15/10/14

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 25/A Sig. DANZE’ Giuseppe (dirigente A.S.D. Santangiolese Calcio (ME) avverso inibizione fino al 12.10.2019 – campionato Promozione girone B gara Santangiolese/Rocca di Caprileone del 12/10/2014 - Comunicato Ufficiale n. 128 del 15/10/14 Il Sig. Danzè Giuseppe in data 23.10.14 ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale con la quale gli veniva applicata la sanzione dell’ inibizione fino al 12.10.2019, chiedendone in via principale l’annullamento e in subordine una riduzione in termini più equi. Con richiesta di audizione. All’odierna udienza si è proceduto all’audizione del delegato dello stesso Sig. Danzè Giuseppe, il quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta insistendo comunque nei motivi contenuti nel reclamo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto fuori termine e pertanto va dichiarato inammissibile. Gli artt. 36 comma 2 e 46 comma 4 C.G.S. dispongono infatti che il reclamo deve essere proposto nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che si intende impugnare; nel caso specifico lo stesso doveva essere inviato entro il 22/10/2014. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Danzè Giuseppe (dirigente A.S.D. Santangiolese Calcio) e conferma la decisione impugnata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).
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