COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 26/A A.S.D. SC PALAZZOLO (SR) avverso squalifica 6 giornate al calciatore Accaputo Carmelo – Campionato Promozione girone D gara A.S.D. SC Palazzolo/Macchitella Gela del 18.10.14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22.10.14

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 26/A A.S.D. SC PALAZZOLO (SR) avverso squalifica 6 giornate al calciatore Accaputo Carmelo – Campionato Promozione girone D gara A.S.D. SC Palazzolo/Macchitella Gela del 18.10.14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22.10.14 La Società A.S.D. SC Palazzolo ha inoltrato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo il comportamento posto in essere dal calciatore Accaputo Carmelo giustificato dalla situazione di dolore e confusione generatasi sullo stesso a seguito di un brutto fallo subito. Ritiene pertanto ingiusta e sproporzionata la conseguente sanzione applicata al proprio tesserato. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 30’ del secondo tempo il calciatore n. 3 Accaputo Carmelo (A.S.D. SC Palazzolo), dopo aver subito un fallo da gioco reagiva sferrando un pugno con forza ad un avversario con l’intenzione di fargli male, e successivamente dopo essere stato espulso dal campo assumeva un atteggiamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare proporzionata agli accadimenti così come descritti dall’arbitro nel suo rapporto. Il calciatore Accaputo Carmelo, infatti, ha tenuto una condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario oltre che una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, violando così l’art. 19 comma 4 lett. a) e b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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