COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 326/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BONAIUTO PAOLO (Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Sport Club Siracusa); A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA (già A.S.D. A.C. Palazzolo) Con nota 6463/765 pf13-14/MS/vdb del 08/05/2014,

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 326/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BONAIUTO PAOLO (Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Sport Club Siracusa); A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA (già A.S.D. A.C. Palazzolo) Con nota 6463/765 pf13-14/MS/vdb del 08/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale ( già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, per rispondere: a) il sig. Bonaiuto Paolo n.q., della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. con delibera prot. 42 del 18/12/2013, resa all'esito del ricorso del calciatore Dario De Luca; b) la A.S.D. Sport Club Siracusa, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato quale Presidente. Fissata la comparizione delle parti per il 27 maggio 2014 i deferiti hanno fatto pervenire, nei termini di rito, documenti a discolpa ed in particolare hanno prodotto copia della quietanza a saldo sottoscritta dal calciatore Dario De Luca, datata 15 gennaio 2014. A seguito di tale produzione questo Tribunale dava incarico alla Procura Federale di procedere ad indagine suppletiva al fine di di accertare la reale data di sottoscrizione della quietanza da parte del calciatore Dario De Luca. Alla successiva udienza dell'8 luglio 2014 il procedimento veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 7 ottobre 2014 per non essere pervenute le conclusioni delle indagini richieste. All'udienza del 7 ottobre 2014 la Procura Federale produceva copia della cartolina di ritorno attestante l'avvenuta regolare notifica della decisione della C.A.E. all'A.S.D. Sport Club Siracusa. Alla medesima udienza è stata altresì acquisita la nota della Procura Federale del 2 ottobre 2014 prot. 1522/765 pf13 14/MS/vdb con quanto ad essa allegato e relativa all'indagine svolta. In ragione di quanto sopra su concorde richiesta delle parti il procedimento è stato rinviato all'udienza del 21 ottobre 2014 per consentire al rappresentante dei deferiti di produrre ulteriori documenti a discolpa e per le conclusioni. In tale udienza, acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dal rappresentante dei deferiti, la Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: a) anni uno di inibizione a carico del sig. Bonaiuto Paolo; b) punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva ed € 1.000,00 di ammenda a carico della società, a titolo di responsabilità diretta. Il rappresentante dei deferiti ha concluso per il loro proscioglimento. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che il procedimento trae origine dalla nota del 12/02/2014 a firma del calciatore Dario De Luca diretta al Comitato Regionale Sicilia con la quale veniva lamentata il mancato pagamento nei termini da parte dell'A.S.D. Sport Club Siracusa di quanto accertato dalla C.A.E. Di contro le parti deferite, a propria discolpa, hanno prodotto copia di una quietanza sottoscritta in data 15 gennaio 2014 dal calciatore Dario De Luca e ciò a dimostrazione dell'avvenuto pagamento nei termini regolamentari, atteso che la comunicazione della C.A.E. era stata ricevuta in data 30 dicembre 2013 ( vedasi copia della cartolina di ritorno prodotta in atti). Questo Tribunale Federale Territoriale con propria ordinanza del 27/05/2014 disponeva inviarsi gli atti alla Procura Federale affinché accertasse la reale data in cui sarebbe stata sottoscritta la quietanza ad apparente firma del calciatore Dario De Luca, stante l'evidente incongruenza tra la data apposta sulla predetta quietanza e la data di invio dell'esposto al Comitato Regionale Sicilia. Con nota del 2 ottobre 2014 la Procura Federale ha trasmesso a questo Tribunale gli esiti degli accertamenti dai quali si evince in modo certo che la quietanza è originale in quanto la sottoscrizione risulta essere stata apposta dal calciatore De Luca Dario, che l'ha riconosciuta, mentre la stessa Procura dichiara che “la quietanza non presenta elementi materiali da cui ricavare una datazione certa”. In ragione di quanto sopra questo Tribunale Federale Territoriale ritene che dall'esame di tutto il materiale probatorio in atti non sia stata raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova (stante le non superate contraddittorietà) che gli incolpati abbiano commesso quanto a loro contestato in deferimento, con la conseguenza che gli stessi devono essere prosciolti da ogni addebito. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Bonaiuto Paolo n.q. e l'A.S.D. Sport Club Siracusa da quanto loro rispettivamente addebitato. La presente decisione va comunicata alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall’Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv. Gianfranco Vallelunga e Giuseppe Dacquì, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Pietro Consagra e l’intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 28 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.
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