COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 39/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Paolo PINAZZO (Presidente della A.S.D. CITTA’ DI CATANIA) A.S.D. CITTA’ DI CATANIA Con nota 813/1191pf13-14/SS/vdb del 13 agosto 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 39/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Paolo PINAZZO (Presidente della A.S.D. CITTA’ DI CATANIA) A.S.D. CITTA’ DI CATANIA Con nota 813/1191pf13-14/SS/vdb del 13 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Paolo PINAZZO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all’art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e dell’art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere permesso l’inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. CITTA’ DI CATANIA nel campionato di 1^ categoria stagione sportiva 2013/2014. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la A.S.D. CITTA’ DI CATANIA, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Alessandro Di Maria (allenatore di base - cod. 38.376) è stato inserito nelle distinte di gara indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore senza essere tesserato per la A.S.D. CITTA’ DI CATANIA. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e compiutamente accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Paolo PINAZZO; - Ammenda di € 400,00 a carico dell’A.S.D. CITTA’ DI CATANIA. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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