COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 41/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore PUGLISI (Presidente della A.S.D. GRANITI CALCIO) A.S.D. GRANITI CALCIO Con nota 842/1190pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 41/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore PUGLISI (Presidente della A.S.D. GRANITI CALCIO) A.S.D. GRANITI CALCIO Con nota 842/1190pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Salvatore PUGLISI, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e dell’art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere permesso l’inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. GRANITI CALCIO nel campionato di 3^ categoria stagione sportiva 2013/2014. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la A.S.D. GRANITI CALCIO, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse: il sig. PUGLISI ha fatto tuttavia pervenire nei termini di rito memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha fatto presente di avere dato “per scontato” che il tesseramento del tecnico fosse regolare, così come regolari fossero stati, a detta del tecnico, i versamenti dovuti al Settore di competenza. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Salvatore Musumeci (allenatore di base - cod. 36.340) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita. E va qui ribadito, con riferimento alle note difensive acquisite agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamento effettuato dal Settore Tecnico, all’uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico) e non già quando esso è richiesto. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Salvatore PUGLISI; - Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. GRANITI CALCIO. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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