COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 18/A A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica dell’allenatore sig. Mauro Miccichè, inibizione del dirigente sig. Sanvito Salvatore e squalifica del calciatore sig. Fabrizio Giacalone fino al 31/12/2014. Gara Coppa Italia Promozione Casteltermini / Libertas del 04/10/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 18/A A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica dell’allenatore sig. Mauro Miccichè, inibizione del dirigente sig. Sanvito Salvatore e squalifica del calciatore sig. Fabrizio Giacalone fino al 31/12/2014. Gara Coppa Italia Promozione Casteltermini / Libertas del 04/10/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014. Con reclamo inviato a mezzo raccomandata a.r. del 16/10/2014 l’A.S.D. Casteltermini impugna i provvedimenti disciplinari come in epigrafe riportati, chiedendo: a) la ripetizione della gara, in quanto non sussistevano i presupposti per la sua sospensione, non avendo peraltro l’arbitro adottato tutti i provvedimenti necessari previsti dal regolamento; b) la riduzione dell’ammenda, sostenendo che il servizio d’ordine era stato regolarmente predisposto e non essendo vero che la gara era iniziata con 20 minuti di ritardo ma semmai con non più di 12 minuti di ritardo ed ancora sostenendo che nessun estraneo era entrato sul terreno di gioco, in quanto la persona che l’arbitro ha indicato come estraneo altri non era che il custode; c) la riduzione in termini più equi delle squalifiche irrogate ai propri tesserati. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che con il C.U. n° 30 del 08/08/2014 è stato pubblicato il regolamento della Coppa Italia Dilettanti. In particolare all’art. 3 è previsto che gli eventuali reclami avverso i risultati delle gare devono pervenire alla Commissione Disciplinare Territoriale (oggi Corte Sportiva d’Appello Territoriale) entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Per quanto sopra il reclamo in questione, limitatamente all’impugnazione del risultato della gara, deve essere dichiarato inammissibile atteso che lo stesso doveva pervenire entro le ore del 12.00 del giorno 11/10/2014. Viceversa esso è stato inoltrato in data 16/10/2014 ed pervenuto il successivo 20/10/2014. Di contro, per ciò che attiene alle sanzioni a carico della società e dei tesserati il reclamo risulta infondato. Infatti dall’esame dei rapporti di gara redatti dall’arbitro e dai suoi assistenti, che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che, innanzitutto, non è stato predisposto alcun adeguato servizio d’ordine, non risultando allegato al rapporto di gara l’eventuale elenco predisposto dalla società ospitante ed indicante le persone incaricate di questo servizio, e ciò in violazione a specifiche norme regolamentari della L.N.D. La stessa società, peraltro, oltre che del ritardo dell’inizio della gara deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in ordine al grave comportamento posto in essere dai propri tesserati, che hanno determinato la sospensione dell’incontro, con la conseguenza che l’ammenda irrogata dal primo giudice appare appena congrua. Per ciò che attiene la squalifica a carico dell’allenatore, questa è congrua in relazione al suo grave comportamento ostruzionistico (si rifiutava di uscire dal campo nonostante ne fosse stato allontanato), determinando così la sospensione della gara. Parimenti infondato risulta il motivo del gravame relativo alla posizione del calciatore sig. Giacalone Fabrizio, il quale al termine del primo tempo ha gravemente minacciato il direttore di gara ed una volta che gli è stata notificata l’espulsione ha tentato di aggredirlo non riuscendo nel suo intento perché trattenuto a stento dall’allenatore e da altri compagni di squadra; il tutto aggravato dalla sua qualifica di capitano. Infine va respinto anche il capo dell’appello relativo alla posizione del dirigente accompagnatore sig. Sanvito, il quale ha assunto un grave comportamento intimidatorio nei confronti della terna arbitrale già prima dell’inizio della gara, tanto da essergli inibito l’ingresso in campo. Comportamento che è stato reiterato al termine della gara stessa aggravato dall’indebita intrusione nello spogliatoio degli arbitri. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo avverso il risultato gara e lo respinge per il resto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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